Egregi,
giungono alla scrivente legittime richieste di chiarimenti in merito ad aspetti concernenti quanto disposto dal DL 17 marzo 2020 n. 18 sia in merito alle modalità di lavoro agile che alle misure adottate a sostegno delle famiglie e dei lavoratori; segnalazioni che rendono evidente l’urgente necessità, interna al Dipartimento dei VVF, di fornire disposizioni chiare ed inequivocabili.
Molti quesiti, derivanti da scorrette indicazioni o arbitrarie interpretazioni di alcuni Dirigenti locali, riguardano innanzitutto il lavoro agile, modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all’art.1, c.2 del D.lvo n. 165/01 sino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019.
Si chiede, in primo luogo, di determinare la locuzione “qualora l’attività da garantire non sia compatibile con lavoro agile…”, reiterata dai vertici del Corpo, nazionali e regionali ed interpretata da taluni dirigenti territoriali in modo del tutto autonomo e fantasioso.
Pochi si allineano al dispositivo normativo, altri stabiliscono criteri di rotazione discrezionali o usano sistemi fantasiosi o addirittura bizzarri impiegando il personale anche nei giorni festivi; altri ancora considerano la modalità di lavoro agile come una sorta di demansionamento, o meglio, di mortificazione del ruolo ricoperto dal dipendente.
Emanare direttive precise, in cui vengano indicati i servizi e gli uffici essenziali che devono continuare a restare aperti alla stregua della previsione ministeriale degli Uffici con articolazione dell’orario di lavoro su 6 giorni, nonché criteri a cui attenersi per garantire la funzionalità senza una continuità ed un’aggregazione numerica della presenza nelle sedi, così come fornire chiarimenti per i lavoratori che prestano servizio nei ruoli tecnici e professionali oltreché operativi a turno giornaliero impiegati nei servizi interni ad orario di lavoro giornaliero o con
altra articolazione, metterebbe fine ad ambigue previsioni che danno libera interpretazione e autonoma applicazione al territorio.
Ricordiamo, inoltre, che ai sensi dell’art. 39, il DL 18/2020 dà diritto al ricorso al lavoro agile anche ai lavoratori che nel proprio nucleo familiare hanno soggetti beneficiari di legge 104/92.
Purtroppo, giungono dalle sedi territoriali notizie per cui le misure adottate dal Governo a sostegno delle famiglie e dei lavoratori siano applicate da alcuni dirigenti con aggravi procedurali o appesantimenti burocratici quando, in realtà, il legislatore è stato oltremodo chiaro: “a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione”. Molti Uffici, invece, continuano a ribadire, anche per questo caso, il concetto aleatorio “qualora sia compatibile”, che spesso lascia il tempo che trova.
Simile problematica emerge per la concessione di ulteriori ore di permessi ai sensi della legge 104/92 da fruire nei mesi di marzo ed aprile ai lavoratori che siano in possesso del DM di concessione emesso dalla DCRISUM. Alcuni dirigenti, infatti, intendono applicare tale periodo subordinandolo al proprio arbitrio, mascherandolo con inventate autorizzazioni, fantasiose richieste e illegittimi nulla osta, ovviamente non richiesti né minimamente cennati dalla normativa cui qui si fa riferimento.
Restano, poi, ancora senza alcun riscontro i nostri quesiti posti con nota Prot. n. 30/2020 del 23.03.2020 in merito all’applicazione di quanto disposto dell’art. 87, dal comma 6.
L’Amministrazione stenta, purtroppo, a fornire un chiaro ed inequivocabile indirizzo a ciò che indica il DL 18/2020: “il personale … del Corpo nazionale dei vigili del fuoco può essere dispensato temporaneamente dalla presenza in servizio, anche ai soli fini precauzionali in relazione all’esposizione a rischio, ai sensi dell’articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con provvedimento dei responsabili di livello dirigenziale degli Uffici e dei Reparti di appartenenza, adottato secondo specifiche disposizioni impartite dalle amministrazioni competenti”.
Si chiede, dunque, che l’Amministrazione fornisca chiare indicazioni circa le reali esigenze che possano determinare l’adozione di tale provvedimento e a quali istituti, da non computare nel periodo di assenza di cui all’articolo 4 e all’articolo 15 dei decreti del Presidente della Repubblica del 7 maggio 2008, si intenda ricorrere.
Confidando in un sollecito riscontro a tutela dei diritti della salute e dei lavoratori rappresentati, si resta in attesa di chiare disposizioni che mettano fine al libero arbitrio dei dirigenti territoriali e diano una uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale.
Distinti saluti.
2020.03.25 Sollecito chiarimenti a misure di tutela del personale
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