L’Amministrazione informa che a partire dalla prossima mobilità, verrà applicato l’art. 6 del D.Lgs 217/2005 come modificato dal D.Lgs 127/2018 che prevede che “il periodo minimo di permanenza dei Vigili del Fuoco nella sede di prima assegnazione non può essere inferiore a cinque anni”
Articoli correlati
Mobilità del personale Vigile del Fuoco: richiesta di incontro
La nostra richiesta all’Amministrazione di uno specifico incontro in merito alla mobilità del personale VF. 2023.02.22 Mobilità del personale Vigile del Fuoco
Modifiche alla Circolare Cinofili Resoconto Tavolo tecnico
Resoconto della riunione svoltasi in data odierna presso la Direzione Centrale per la Formazione. Resoconto tavolo tecnico cinofili
10 Trackbacks / Pingbacks
I commenti sono bloccati.