Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco e del S.P.D.C.
Prefetto Laura Lega
Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Ing. Carlo Dall’Oppio
Alla Direzione Centrale Per le Risorse Umane
Prefetto Lucia Volpe
E p.c. Alla Direzione Centrale per l’Amministrazione Generale
Prefetto Roberta Lulli
Al Capo Ufficio di Staff – Ufficio III Relazioni Sindacali
Viceprefetto Dott.ssa Renata Castrucci
Egregi,
come è noto, il Tribunale di Roma – Sezione III lavoro, tramite propria ordinanza adottata nell’ambito del procedimento di cui all’art. 28 Legge 300/1970 nel procedimento iscritto al n. 19478/2023, ha dichiarato l’illegittimità del comportamento datoriale di disdetta unilaterale e, quindi, la cessazione della condotta antisindacale rappresentata dalla disapplicazione dell’accordo integrativo nazionale del 19/4/2016 concernente i criteri per l’effettuazione dei trasferimenti temporanei del personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, appartenente al ruolo dei Vigili del fuoco ed al ruolo dei capo squadra e capo reparto, disposti ai sensi dell’art. 33, comma 5, Legge 104/1992, dell’art. 78, comma 6, D.lgs. 267/2000 e dell’art. 42 bis, D.lgs. 151/2001.
Giova evidenziare, in primo luogo, che la citata Ordinanza è immediatamente esecutiva e non può essere revocata fino alla sentenza con cui il Tribunale definisce l’eventuale giudizio ordinario in opposizione, ai sensi dell’art. 28, comma 2, legge 300 del 1970.
Abbiamo appreso, a tal proposito, che l’Amministrazione non intenderebbe procedere alla mobilità ordinaria del ruolo dei capo squadra e capo reparto, ma anche del ruolo dei vigili del fuoco, poiché intende aspettare un parere dell’Avvocatura di Stato in merito al giudizio pendente innanzi al Tribunale di Roma sopra indicato, anziché aprire un tavolo di confronto, che la scrivente ha più volte sollecitato con comunicazioni scritte e verbali nelle riunioni intercorse nei mesi passati, ancorché sia stata l’Amministrazione stessa a fissare il valore massimo dei posti disponibili in extra organico con Decreto del Capo del Corpo nel limite del 2% della dotazione organica prevista dai decreti ministeriali vigenti. Se ciò corrisponde al vero, si evidenzia che il datore di lavoro non ha alcuna facoltà di ritardare l’applicazione dell’Ordinanza emanata all’esito del giudizio ai sensi dell’art. 28 della legge 300 del 1970 e che in caso contrario rischia di incorrere in gravi responsabilità.
Tanto premesso, appare del tutto evidente che esiste un obbligo in capo all’Amministrazione di dare seguito all’applicazione dell’accordo del 19/4/2016 e che la pendenza del giudizio innanzi il Giudice del lavoro non può costituire un legittimo motivo che si frappone all’emanazione della circolare di mobilità del personale capo squadra e capo reparto, anche al fine della definizione dei posti da mettere a concorso nella procedura concorsuale a capo squadra decorrenza 2023.
Si invita, pertanto, l’Amministrazione a procedere con la massima urgenza all’emanazione della circolare inerente la procedura di mobilità del personale capo squadra e capo reparto, ed alla successiva emanazione del bando di concorso a capo squadra decorrenza 2023, rappresentando che in caso contrario adotteremo ogni forma di legittima tutela nei confronti del personale interessato, sul quale gravano in maniera palese le spese per lo status di fuori sede e per i mancati aumenti retributivi conseguenti al possibile passaggio di qualifica.
Distinti saluti.
Il Segretario Generale
(PINTI)
Firmato digitalmente
2023.10.27 Richiesta emanazione circolare mobilità capo squadra e capo reparto