Applicazione dell’articolo 54 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nel calcolo della quota retributiva delle pensioni

Applicazione dell’articolo 54 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nel calcolo della quota retributiva delle pensioni liquidate ai sensi dell’articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
spettanti al personale operativo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e del disciolto Corpo Forestale dello Stato.

 

Con le circolari n. 107 e n. 199 del 2021 sono stati forniti i criteri di calcolo della quota retributiva delle pensioni, liquidate ai sensi dell’articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nei confronti del personale appartenente al comparto difesa e per alcune figure a esso equiparate (Esercito, Aeronautica, Marina, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza) destinatario dell’articolo 54 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092.

Nello specifico è stato precisato che, a seguito del nuovo assetto giurisprudenziale definito dalle sentenze delle Sezioni riunite della Corte dei Conti n. 1/2021QM/PRES-SEZ e n. 12/2021/QM/SEZ del 2021, per coloro che sono cessati dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantavano un’anzianità inferiore a 18 anni, la quota di pensione retributiva deve essere calcolata con il riconoscimento dell’aliquota di rendimento del 2,44% per il numero degli anni di anzianità contributiva maturati alla predetta data.

Con riferimento alla particolare disciplina pensionistica prevista per il personale militare (comparto difesa e per alcune figure a esso equiparato), si richiama l’articolo 61 del D.P.R. n.
1092/1973 che estende l’applicabilità di detta normativa al personale operativo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e del disciolto Corpo Forestale dello Stato.

2,44% VVF