Applicazione dell’articolo 54 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nel calcolo della quota retributiva delle pensioni liquidate ai sensi dell’articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
spettanti al personale operativo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e del disciolto Corpo Forestale dello Stato.
Con le circolari n. 107 e n. 199 del 2021 sono stati forniti i criteri di calcolo della quota retributiva delle pensioni, liquidate ai sensi dell’articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nei confronti del personale appartenente al comparto difesa e per alcune figure a esso equiparate (Esercito, Aeronautica, Marina, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza) destinatario dell’articolo 54 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092.
Nello specifico è stato precisato che, a seguito del nuovo assetto giurisprudenziale definito dalle sentenze delle Sezioni riunite della Corte dei Conti n. 1/2021QM/PRES-SEZ e n. 12/2021/QM/SEZ del 2021, per coloro che sono cessati dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantavano un’anzianità inferiore a 18 anni, la quota di pensione retributiva deve essere calcolata con il riconoscimento dell’aliquota di rendimento del 2,44% per il numero degli anni di anzianità contributiva maturati alla predetta data.
Con riferimento alla particolare disciplina pensionistica prevista per il personale militare (comparto difesa e per alcune figure a esso equiparato), si richiama l’articolo 61 del D.P.R. n.
1092/1973 che estende l’applicabilità di detta normativa al personale operativo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e del disciolto Corpo Forestale dello Stato.