Disposizioni in merito all’applicazione del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Premessa
Il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, integra, con ulteriori misure di prevenzione e contrasto all’aggravamento dell’emergenza epidemiologica in atto da COVID-19, il quadro delle vigenti disposizioni finalizzate al contenimento del virus SARS-CoV-2, al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.
In particolare, l’articolo 2 del provvedimento estende, dal 15 dicembre 2021, l’obbligo vaccinale al personale appartenente al comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, nonché a quello della polizia locale, specificando che la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento dell’attività lavorativa.
L’obbligo vaccinale, definito all’art. 3-ter del medesimo decreto-legge, comprende il ciclo vaccinale primario e, successivamente, la somministrazione della dose di richiamo, secondo le indicazioni e i termini previsti con circolare del Ministero della Salute.
Ciò premesso, si illustrano nei seguenti paragrafi le principali novità introdotte dal legislatore e i correlati indirizzi applicativi.
Ambito soggettivo di applicazione
Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di ruolo e volontario, inclusi gli allievi e i frequentatori dei corsi di formazione, che inizia l’attività lavorativa dopo le ore 00.00 del 15 dicembre p.v., è sottoposto all’obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2 nel rispetto delle modalità precisate all’articolo 4-ter del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44.

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(U).0024757.11-12-2021

Tabella istituti assenza

MODELLO Accertamento

MODELLO INVITO RISPETTO OBBLIGO VACCINALE