Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 settembre 2021, adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, sono state introdotte nuove regole per disciplinare la prossima fase della stagione emergenziale.
Il lavoro agile, applicato in misura ampia e in forma semplificata negli uffici pubblici al fine di contenere la diffusione del contagio, a decorrere dal 15 ottobre 2021 cessa di essere modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa.
Con decreto dell’8 ottobre 2021, il Ministro della pubblica amministrazione, in attuazione delle disposizioni impartite con decreto del Presidenza del Consiglio dei ministri del 23 settembre 2021, ha indicato le modalità organizzative per gestire il rientro in presenza del personale dipendente.
Con specifico riferimento al lavoro agile, il provvedimento stabilisce che l’istituto non è più qualificato come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, dovendo essere prevalente, per ciascun dipendente, l’esecuzione della prestazione presso la sede di servizio.
Al riguardo, ciascun Ufficio, fermo restando quanto previsto nella Circolare STAFFCNVVF n. 20318 del 14 ottobre u.s., è tenuto ad adottare, con riferimento al personale non inserito nel dispositivo di soccorso, le misure organizzative necessarie per consentire il graduale rientro in sede di tutto il personale in servizio a decorrere dal 15 ottobre ed entro il 31 ottobre p.v., assicurando, da subito la presenza in servizio dei dipendenti preposti alle attività di sportello e ricevimento degli utenti (front office) e di quelli assegnati ai settori preposti all’erogazione di servizi all’utenza (back office), anche attraverso la flessibilità degli orari di sportello e di ricevimento, flessibilità da definirsi previa intesa con le organizzazioni sindacali.
Si richiama l’attenzione sulla speciale disciplina che interessa i lavoratori fragili, i quali, ai sensi dell’art. 26 del decreto legge n. 18/2020, continuano a svolgere l’attività lavorativa in modalità agile “anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto”. Nel caso in cui il lavoro da remoto non sia applicabile, la loro assenza è equiparata al ricovero ospedaliero.
Al fine dell’applicazione della diposizione sopra riportata, si precisa che sono da considerarsi “fragili” i lavoratori dipendenti in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-collegiali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3 , della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Analogo diritto è riconosciuto, ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 2021 n. 30, al lavoratore dipendente genitore di figlio minore di sedici anni, alternativamente all’altro genitore, per il periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio, alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale. Il medesimo beneficio è riconosciuto ad entrambi i genitori di figli di ogni età con disabilità accertata ai sensi dell’art. 3 comma 1 e 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, con disturbi specifici dell’apprendimento riconosciuti ai sensi della legge 8 ottobre 2010 n. 170, o con bisogni educativi speciali.
Nelle sole ipotesi di cui alla prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, è prevista la facoltà per il genitore di fruire di periodi di congedo.