Premesso che l’improvvisa ondata di infezione da SARS-COV2 che ha colpito il personale appartenente alla Sede distaccata di Castiglione delle Stiviere ha lasciato sgomento l’intero personale del Comando. Questa OO.SS ritiene doveroso segnalare la necessità di modificare oltre che di integrare l’ODG di cui all’oggetto, specificando che la squadra composta da 4 unità possa effettuare solo alcune tipologie di intervento così come richiamato dalla nota a firma del Capo del Corpo Nazionale Dott. Ing. Fabio DATTILO, n° 5793 del 12 Marzo 2020, ovvero per la risoluzione di interventi dalla minore complessità.
Si coglie inoltre l’occasione per richiedere informazioni afferenti l’avvenuta sanificazione della Sede interessata attraverso anche l’utilizzo di personale e mezzi specializzati al contrasto NBCR di II e III livello in forza a questo Comando, nonché alla necessità relativa alla sostituzione dei filtri dell’impianto di riscaldamento e raffrescamento della Sede (termoconvettori).
Si segnala inoltre come tenuto conto della importante distanza della Sede di Castiglione D/S rispetto alle altre Sedi del Comando oltre che da Comandi limitrofi, si rappresenta la necessità di avere una squadra tipo composta da n° 5 unità di cui una con qualifica non inferiore al CS, come richiamato dal DPR 64/2012 art 66 comma 2 lettera A. Pertanto si ritiene doveroso forzare la mano al fine di chiedere ed ottenere un passaggio ad H24 per il Distaccamento interessato in modo da avere una squadra che possa svolgere in autonomia la totalità degli interventi, avere come ROS i due CS attualmente in forza alla Sede nonché garantire il pieno recupero psico-fisico del personale, senza inoltre tralasciare quanto rappresentato dalla nota DIPVVFSTAFF n° 5405 del 06/03/2020 parte II Punto A1 ovvero:
“Ove la carenza di personale ecceda l’organico massimo gestibile con le procedure del punto precedente, richiedere alla propria Direzione Regionale l’invio in mobilitazione di personale da altre sedi. La Direzione Regionale, in caso di necessità, interessa il CON per mobilitare personale da altre Direzioni Regionali”.
Si richiama inoltre come il DLGS 217/2005 e successive modifiche all’Art 4 non venga consentito al Vigile del Fuoco Coordinatore di ricoprire il ruolo di responsabile di squadra in maniera programmatica ma solo nel caso in cui vi sia una assenza o impedimento della qualifica superiore deputata alla gestione della squadra oltre che dell’intervento di soccorso, ovvero, solo per esigenze straordinarie non preventivabili.