Oggetto: Applicazione dell’articolo 14 del D.P.R. n. 121/2022 – Indicazioni sul trattamento di
trasferta e riconoscimento del secondo buono pasto.
Facendo seguito alla nota prot. n. 24813 del 23 novembre u.s. e in considerazione degli
ulteriori quesiti pervenuti, si precisa che l’applicazione di quanto previsto all’articolo 14, comma 2,
lettera b), del D.P.R. n. 121/2022, relativamente alle trasferte di durata superiore alle 12 ore (diritto al
pernottamento e ai due pasti giornalieri) deve essere necessariamente correlata all’arco temporale di
svolgimento della trasferta, in orario diurno ovvero in orario notturno. Ne consegue che, sempre
relativamente alle sostituzioni necessarie a garantire la composizione delle squadre di soccorso,
qualora queste avvengano nel turno notturno (20.00-8.00), il personale inviato in missione potrà
usufruire del solo pasto serale mediante mensa di servizio, ove presente, o buono pasto, non maturando
il diritto al secondo pasto consistente nel pranzo diurno.
Con l’occasione si chiarisce, altresì, che nel caso di sostituzioni effettuate nel turno diurno
(8.00-20.00), il pasto diurno deve essere obbligatoriamente fruito presso la mensa di servizio, ove
presente, mentre per quello serale può essere riconosciuta la corresponsione del buono pasto.
IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(DALL’OPPIO)