L’articolo 1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (di seguito, anche legge di Bilancio 2023), attraverso la modifica al comma 1 dell’articolo 34 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151 (di seguito, anche T.U.), ha disposto l’elevazione, dal 30% all’80% della retribuzione, dell’indennità di congedo parentale per una mensilità da fruire entro il sesto anno di vita del figlio (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età). La citata previsione, che opera in alternativa tra i genitori, trova applicazione con riferimento ai lavoratori dipendenti, sia del settore privato che del settore pubblico, che terminano il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022……….leggi circolare allegata…