A parziale rettifica dei parametri tecnico-sanitari per il rilascio/rinnovo delle patenti terrestri e nautiche VF di cui alla nota prot. STAFFCNVVF n. 9078 del 24/07/2012 e s.m.i., si dispone quanto segue.
L’applicazione delle vigenti disposizioni riguardanti il rilascio o rinnovo delle patenti terrestri e nautiche VF, tali da identificare per alcuni parametri requisiti più restrittivi rispetto alla patente civile terrestre e nautica, devono essere applicati da un punto di vista procedurale valutando prima di tutto la compatibilità con gli adempimenti previsti dalla normativa civile che regolamenta il rilascio/rinnovo delle patenti terrestri e nautiche (es. acquisizione del parere di specialista di branca per malattie cardiovascolari, diabete mellito, apnee ostruttive del sonno, ecc.), identificando tale approccio metodologico il necessario requisito preliminare per il rilascio delle abilitazioni alla conduzione di mezzi e natanti VF.
Inoltre, in relazione all’evoluzione delle conoscenze mediche, come anche recepite dalla normativa riguardante il rilascio/rinnovo delle patenti civili terrestri e nautiche, si dispone la modifica dell’Allegato A alla nota DCFORM prot. n. 16152 del 15/05/2012 relativamente al parametro del SENSO CROMATICO che è da intendersi SUFFICIENTE, ovvero caratterizzato da una sensibilità cromatica sufficiente a distinguere rapidamente e con sicurezza i colori fondamentali (rosso, verde, giallo), anche per le patenti di II-III-IV categoria terrestre e I-II categoria nautica.
Si coglie l’occasione, infine, per ribadire la correttezza dei contenuti dei chiarimenti espressi nella nota DCFORM-AreaIII prot. n. 38954 del 18/12/2012 rispetto al giudizio di idoneità psico-fisica, confermandosi per il personale riconosciuto permanentemente inidoneo al servizio d’istituto nella forma parziale (Art. 234, comma 3, D.Lgs. 217/05) la compatibilità con il rinnovo anche di patenti di II-III-IV categoria terrestre e I-II categoria nautica Limitate – Non in servizio di soccorso, previo accertamento sanitario da parte degli Enti di cui al punto 1 della Direttiva tecnico-sanitaria abilitati al rilascio delle certificazioni mediche in parola, da effettuarsi nell’ambito della ridefinizione delle mansioni compatibili con lo stato di salute del dipendente, quando sia ravvisata l’effettiva necessità di assegnare la mansione di conducente di mezzi e natanti VF.