Individuazione dei distaccamenti disagiati – Parametri applicativi e procedura attuativa.
Il D.P.R. 17 giugno 2022, n. 121, ha aggiornato, con l’articolo 20, la disciplina inerente alle sedi distaccate da considerarsi disagiate, diverse da quelle ubicate nelle isole minori che sono elencate all’articolo 19, comma 1.
In particolare, il predetto articolo 20 stabilisce, al comma 1, i criteri di individuazione delle sedi disagiate, che di seguito si riportano:
− comuni con meno di 15.000 abitanti, classificati dall’Agenzia per la coesione territoriale come zone di cintura distanti oltre 100 km dal capoluogo di provincia ovvero come aree interne;
− distanza del distaccamento dalla sede centrale del Comando;
− tempo di percorrenza dalla sede del distaccamento alla sede centrale del Comando in relazione alla situazione plano-altimetrica delle vie di comunicazione stradali;
− assenza di una stazione ferroviaria nel comune sede del distaccamento che garantisca adeguati collegamenti in corrispondenza delle fasce orarie di cambio turno;
− altimetria massima del percorso stradale di collegamento dal distaccamento alla sede centrale del Comando anche in relazione alle caratteristiche della zona climatica.
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