Bonus psicologo, firmato il decreto
Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha firmato il decreto che, in attuazione all’art. 1 -quater della legge 25 febbraio 2022, n. 15, stabilisce le modalità di presentazione del cosiddetto bonus psicologo, destinato alle persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socioeconomica. Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sarà possibile, richiedere un contributo da utilizzare presso psicologi iscritti all’albo. Ai sensi dell’articolo 2 della legge, il bonus è fruibile per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia presso specialisti privati, regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti, nell’ambito dell’albo degli psicologi, che abbiano comunicato l’adesione all’iniziativa all’ordine professionale di appartenenza.
Il beneficio è riconosciuto, una sola volta, a chi ha un reddito Isee non superiore a 50.000 euro, secondo le seguenti modalità.
- Isee inferiore a 15.000: beneficio fino a 50 euro per ogni seduta, per un importo massimo di 600 euro per ogni beneficiario.
- Isee compreso tra 15.000 e 30.000 euro: beneficio fino a 50 euro per ogni seduta, per un importo massimo di 400 euro per ogni beneficiario.
- Isee superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro: beneficio fino a 50 euro per ogni seduta, per un importo massimo di 200 euro per ogni beneficiario.
Il bonus potrà essere richiesto tramite l’accesso al sito Inps per un periodo non inferiore a sessanta giorni. Sul sito Inps e su quello del Ministero della Salute saranno comunicati, con adeguato anticipo, la data a partire dalla quale sarà possibile presentare la domanda, l’intervallo di tempo in cui si potrà inoltrarla, le modalità ed i requisiti necessari e sarà erogato in base all’ordine di arrivo della domanda, dando priorità alle persone con Isee più basso.
Di seguito il testo del Decreto.