IL DOPPIO LAVORO DIVENTERA’ UN DIRITTO. ESCLUSO IL PERSONALE IN REGIME DI DIRITTO PUBBLICO

doppio

DOPPIO LAVORO.

Lo schema di decreto legislativo  in in discussione alla Camera, è volto al recepimento della Direttiva (UE) 2019/11521, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea che introduce disposizioni sui diritti minimi e sulle informazioni da fornire ai lavoratori in merito alle rispettive condizioni di lavoro, con l’obiettivo di rispondere alle nuove sfide del mercato del lavoro legate agli sviluppi demografici, alla digitalizzazione e a nuove forme di lavoro.

Nello specifico, la direttiva si propone di migliorare:

1) l’accesso dei lavoratori alle informazioni concernenti le loro condizioni di lavoro;

2) la condizioni di lavoro di tutti i lavoratori, con particolare riferimento alle tipologie di lavoro non standard, salvaguardando, allo stesso tempo, l’adattabilità e l’innovazione del mercato del lavoro;

3) il rispetto delle norme in materia di condizioni di lavoro, mediante un rafforzamento delle misure di tutela a ciò preposte;

4) la trasparenza nel mercato del lavoro, evitando di imporre oneri eccessivi alle imprese di qualsiasi dimensione.

Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni “non privatizzati”, ovverosia il cosiddetto personale ad ordinamento pubblicistico (magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati e procuratori dello Stato, personale militare e delle Forze di polizia, Vigili del Fuoco etc.) si esclude l’applicazione delle disposizioni del Capo III.

Il Capo I riguarda le finalità e il campo di applicazione del provvedimento.

Il Capo II, rubricato “Informazioni sul rapporto di lavoro”, contiene le prescrizioni e le modifiche apportate all’ordinamento nazionale necessarie per garantire che siano fornite informazioni più complete sugli aspetti essenziali del rapporto di lavoro, che i lavoratori hanno diritto a ricevere per iscritto da parte del datore di lavoro all’inizio del rapporto di lavoro.

Il Capo II, rubricato “Informazioni sul rapporto di lavoro”, contiene le prescrizioni e le modifiche apportate all’ordinamento nazionale necessarie per garantire che siano fornite informazioni più complete sugli aspetti essenziali del rapporto di lavoro, che i lavoratori hanno diritto a ricevere per iscritto da parte del datore di lavoro all’inizio del rapporto di lavoro. Per il personale in regime di diritto pubblico di cui all’art. 3 del decreto legislativo n. 165/2001, trova applicazione compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi ordinamenti di settore.

Il Capo III del decreto di recepimento, rubricato “Prescrizioni minime relative alle condizioni di lavoro”, comprende gli articoli da 7 a 11, e riconosce una serie di nuovi diritti materiali per offrire una maggiore tutela alle condizioni di lavoro. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni “non privatizzati”, ovverosia il cosiddetto personale ad ordinamento pubblicistico (magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati e procuratori dello Stato, personale militare e delle Forze di polizia, Vigili del Fuocoetc.) si esclude l’applicazione delle disposizioni del Capo III, in materia di prescrizioni minime relative alle condizioni di lavoro.

Il Capo IV disciplina le misure volte a tutelare i lavoratori nel caso di violazione dei loro diritti previsti dal presente decreto e dal decreto legislativo n. 152/1997 come novellato dallo schema di decreto in esame. Per i rapporti di lavoro di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 trovano applicazione, relativamente alle misure di tutela , le disposizioni dei rispettivi ordinamenti di settore.

TESTO SCHEMA DI DECRETO

direttiva-ue-2019-1152-condizioni-di-lavoro-trasparenti