CONGUAGLIO CONTRIBUTIVO E FISCALE RELATIVO AI REDDITI 2021 E MODELLO CERTIFICAZIONE UNICA 2022

Conguaglio! Considerato il pervenire di richieste di informazioni riguardo agli errori sui conguagli fiscali che hanno determinato, oltre alle trattenute sul cedolino, anche errori sul Modello Certificazione Unica 2022, si è ritenuto opportuno fornire alcuni chiarimenti

Nel cedolino di febbraio era stato erroneamente operato un doppio conguaglio, il primo riferito a quello ordinario che viene effettuato tutti gli anni, l’altro generato da un errore del sistema che ha coinvolto coloro i quali rientrano nella fascia di reddito compreso tra i 28.000 e i 40.000 euro, beneficiari dell’ex bonus “Renzi”, oggi chiamato bonus dei 100 euro” e che avevano richiesto, tramite self service, la non applicazione del trattamento integrativo e che dunque, avevano involontariamente generato un errore di sistema, determinando un indebito recupero, anche per coloro i quali non avevano superato le previste soglie di reddito.

Vi sono diverse casistiche, sarà pertanto necessario fare attenzione al messaggio informativo che compare nell’area privata del portale NoiPa, nella parte destra della pagina, sezione comunicazioni.

Coloro i quali hanno ricevuto un conguaglio a debito dell’ulteriore detrazione superiore ai 60 euro è stata interrotta la prevista rateizzazione in 10 rate hanno il seguente messaggio:

“In riferimento al conguaglio fiscale relativo ai redditi 2021 ed applicato nella mensilità di febbraio 2022, si comunica che, la rinuncia al trattamento integrativo operata da self-service è stata impropriamente estesa anche all’ulteriore detrazione percepita nel corso dell’anno precedente, generando un recupero della stessa rateizzato in dieci mensilità. Per porre rimedio al disagio procurato da tale intervento, si provvederà ad interrompere il prelievo rateizzato già dalla rata stipendiale di marzo 2022, pertanto la Certificazione Unica che verrà pubblicata in data 16 marzo nella sua area riservata del Portale NoiPA non può considerarsi corretta. Indicativamente nella mensilità di aprile/maggio 2022, si procederà al ricalcolo ed all’applicazione dell’effettivo conguaglio dovuto in base ai redditi 2021 erogati dal sistema NoiPA e alla contestuale rielaborazione della Certificazione Unica. Sarà quindi necessario attendere la pubblicazione della nuova Certificazione sul Portale NoiPA prima di procedere alla compilazione della dichiarazione dei redditi. Qualora intenda avvalersi della dichiarazione precompilata messa a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, dovrà avere cura di rettificare i dati proposti in base ai dati riportati sulla nuova Certificazione rilasciata”.

Per coloro i quali hanno invece, hanno ricevuto un conguaglio a debito dell’ulteriore detrazione inferiore ai 60 euro e nei cui confronti NoiPa non ha operato rateizzazioni, non si procederà alla rielaborazione del conguaglio e della Certificazione Unica e ne avranno notizia con la pubblicazione del seguente messaggio:

“In riferimento al conguaglio fiscale relativo ai redditi 2021, si comunica che, la rinuncia al trattamento integrativo operata da self-service è stata impropriamente estesa anche all’ulteriore detrazione percepita durante l’anno precedente, generando il recupero della stessa sulla mensilità di febbraio 2022. Tale recupero è stato compensato dall’ulteriore credito di Irpef ordinaria scaturito in sede di conguaglio fiscale, dando luogo ad un debito complessivo inferiore o uguale a 60 euro che, come da normativa, non comporta alcuna rateizzazione. L’eventuale rimborso dell’ulteriore detrazione effettivamente spettante per l’anno 2021 verrà riconosciuto in sede di dichiarazione dei redditi”.

 

Per coloro i quali il recupero dell’ulteriore detrazione sulla rata di febbraio è stato totalmente ammortizzato da un ulteriore credito Irpef con un conguaglio complessivo a credito, NoiPa non procederà alla rielaborazione del conguaglio e della Certificazione Unica e si vedranno riconosciute le somme eventualmente dovute in sede di dichiarazione dei redditi senza dover operare nessuna rettifica ai dati della dichiarazione precompilata. Nell’apposita sezione del sito troveranno questo messaggio:

“In riferimento al conguaglio fiscale relativo ai redditi 2021 si comunica che la rinuncia al trattamento integrativo operata da self-service è stata impropriamente estesa anche all’ulteriore detrazione percepita durante l’anno precedente, generando il recupero della stessa. Tale recupero è stato integralmente compensato dall’ulteriore credito di Irpef ordinaria scaturito in sede di conguaglio fiscale, con conseguente applicazione di un conguaglio comunque a credito. L’eventuale rimborso dell’ulteriore detrazione effettivamente spettante per l’anno 2021 verrà riconosciuto in sede di dichiarazione dei redditi”.

 

Entro maggio 2022 sarà ricalcolato e applicato l’effettivo conguaglio dovuto per i redditi percepiti nel 2021 e, conseguentemente, sarà rielaborata la nuova Certificazione Unica.

Si evidenzia, che l’Agenzia delle Entrate per la predisposizione della dichiarazione precompilata utilizza esclusivamente i dati della CU ordinaria trasmessa telematicamente entro il 16 marzo, pertanto, in caso di riemissione della CU, deve essere cura degli Uffici Responsabili avvisare tempestivamente i propri amministrati della disponibilità di una nuova versione della certificazione da utilizzare ai fini della dichiarazione dei redditi.

Laddove si volesse utilizzare la dichiarazione precompilata, il dipendente avrà cura di far rettificare i dati sulla base della nuova certificazione.

MODELLO CERTIFICAZIONE UNICA 2022 E CONGUAGLIO CONTRIBUTIVO E FISCALE RELATIVO AI REDDITI 2021