Indicazioni organizzative per lo svolgimento del lavoro agile a decorrere dal 1° aprile 2022
Si fa seguito alle indicazioni relative all’ oggetto già fornite con note prot. STAFFCADIP 24477 del 10 novembre 2021 e prot. STAFFCADIP 1118 del 18 gennaio u.s., per definire le modalità di svolgimento del lavoro agile dopo il 31 marzo 2022, termine del periodo di proroga dello stato di emergenza sanitaria.
Al riguardo si evidenzia che in data 22 febbraio 2022 sono state sottoscritte con le organizzazioni sindacati rappresentative del personale direttivo e dirigente e non direttivo e non dirigente le ipotesi di accordo sindacale relative al triennio 2019/2021, le quali hanno previsto , rispettivamente agli artt. 32 e 33, l’ istituto del lavoro agile .
In particolare le due disposizioni, nel riconoscere la possibilità di accedere alla modalità del lavoro agile e del lavoro da remoto unicamente al personale appartenente ai ruoli tecnico professionali, non inserito, anche con funzioni di supporto, nel dispositivo di soccorso, rinviano la specifica disciplina all’adozione di un decreto del Ministro dell’ interno , previa concertazione con le Organizzazioni sindacali firmatarie dell’ accordo. A tal riguardo si sta procedendo alla predisposizione dell’ anzidetto decreto che regolamenterà la materia in regime ordinario.
Ciò premesso, nelle more dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni contrattuali e dell’adozione del prescritto decreto, tenuto conto dell’ attuale andamento della diffusione dei contagi da Covid-19, potrà consentirsi che il personale dei ruoli tecnico-professionali prosegua l’attiva lavorativa in modalità agile, allo stato per un numero massimo di otto giorni al mese, previa sottoscrizione di nuovi accordi individuali e nel pieno rispetto delle condizionalità indicate nel decreto del Ministro per la pubblica amministrazione dell’ 8 ottobre 2021 e nelle Linee guida adottate ai sensi dell’ articolo 1, comma 6, delle medesimo decreto.
La possibilità del ricorso alla prestazione lavorativa in modalità agile e la graduazione del numero dei giorni mensili, fermo restando il limite massimo di cui al periodo precedente, sarà a cura del dirigente responsabile della struttura che dovrà tenere conto del numero di dipendenti che ne facciano richiesta in modo da garantire, senza pregiudizio, il buon andamento degli uffici, il regolare adempimento dei compiti istituzionali, la qualità dei servizi all’ utenza, la piena efficienza dell’ attività di sportello e ricevimento per l’ utenza interna ed esterna (front-office), nonché di quella riconducibile ai settori preposti all’erogazione di servizi all’utenza (back-office).