Roma 18 marzo 2022. Obbligo di permanenza va abolito, lede diritto del personale “anziano”!
L’art. 6, comma 3 del D.Lgs 127/2018 prevede per i Vigili del Fuoco neoassunti che “il periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione non può essere inferiore a cinque anni”; tale periodo è stato ridotto a due anni dal Decreto semplificazioni.
Considerato che nella fase di prima assegnazione i neo Vigili trovano sedi di servizio ambite dal personale che ha già maturato una maggiore anzianità, ma ancor peggio, occupano Comandi di residenza a cui il personale anziano non può accedere mediante le ordinarie procedure di mobilità a causa del blocco imposto dalla norma, con la presente si chiede di prevedere un emendamento al Decreto n. 14 del 25 febbraio 2022 che vada in deroga al vincolo di permanenza nella sede di prima assegnazione al fine di garantire il diritto all’anzianità ed evitare tutte le disfunzioni organizzative che si sono manifestate nei recenti anni.
2022.03.18 Richiesta emendamento al decreto 25 febbraio 2022 n.14