L’articolo 19 del contratto prevede che nella “Banca delle ore” confluiscano le prestazioni di lavoro straordinario che il dipendente decide di utilizzare come riposi compensativi, oltre a quelle che superano i limiti di bilancio. Questi permessi devono essere fruiti entro l’anno successivo a quello di maturazione. Superato l’anno, senza che siano state utilizzate, vanno retribuite, diventando dunque credito che il lavoratore vanta nei confronti dell’Amministrazione ed in quanto tale soggetto alla prescrizione.
La prescrizione, ai sensi del codice civile, rappresenta l’estinzione di un diritto per inerzia del titolare. In sintesi, se non si esercita un diritto entro un certo termine, si estingue. Vi è tuttavia la possibilità di interrompere questo periodo, il nuovo periodo di prescrizione parte dalla data dell’atto interruttivo.
Nel caso dei diritti come quello della “Banca delle ore” il termine di prescrizione è di 5 anni superato il quale, senza un atto interruttivo, verranno perse. La UIL PA VVF ha pertanto predisposto un primo modello di atto di interruzione dei termini di prescrizione che dovrà essere inviato ai comandi con raccomandata o pec, o con altro idoneo strumento valido a comprovarne l’invio.
Attenzione!!! Il modello è stato migliorato e reso più completo rispetto alla versione precedente inserita. I nuovi modelli sono scaricabili dai link sottostanti:
Nuovo modello pagamento ed interruzione dei termini di prescrizione
Nuovo modello pagamento ed interruzione dei termini di prescrizione