Con riferimento alla nota indicata in oggetto si comunica che la Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie ha rappresentato quanto segue.
L’istituto della “banca delle ore” è disciplinato all’articolo 19 del D.P.R. 7 maggio 2008 “Recepimento dell’accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco” che al riguardo al comma 1 dispone “Al dipendente che espleta prestazioni lavorative regolarmente autorizzate aggiuntive all’orario d’obbligo è riconosciuto il
diritto al pagamento delle prestazioni straordinarie entro i limiti fissati dall’Amministrazione sulla base delle disponibilità di bilancio. Su richiesta del dipendente, le predette ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementare, possono essere utilizzate come riposi compensativi, tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei dipendenti contemporaneamente ammessi alla fruizione. Il comma 2 prevede altresì che “A tale scopo è istituita una banca delle ore, con un conto individuale per ciascun dipendente, nel quale confluiscono le ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate nei limiti delle risorse stanziate sui relativi capitoli del bilancio dell’amministrazione, e non retribuite, nonché le ore, autorizzate dall’Amministrazione, prestate in eccedenza ai limiti di straordinario definiti annualmente, e non retribuite”.
Il conseguente Accordo decentrato del 26 luglio 2011, relativo alle modalità di articolazione dell’orario di lavoro del personale del CNVVF, all’articolo 6, comma 2, ha previsto che “Su richiesta del lavoratore, nel conto ore confluiscono le ore di prestazione di lavoro straordinario e supplementare, debitamente autorizzate da utilizzarsi entro l’anno successivo a quello di maturazione. Nel caso di richiesta di pagamento, questa deve avvenire entro il mese di dicembre dell’anno nel quale sono state prestate, sulla base delle disponibilità di bilancio.”. Il successivo comma 3 precisa inoltre che “Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione o come permessi compensativi (…) che in rapporto alle ore accantonate vengono pagate il mese successivo a quello della prestazione lavorativa.”.
In relazione a quanto sopra, nel configurato quadro normativo non sembra possano sussistere legittimamente, nell’ambito dell’istituto in questione, ore di lavoro straordinario addirittura risalenti ad anni precedenti al 2016. Per contro, i fabbisogni finanziari segnalati dalle Direzioni Regionali, quale “monte ore” da dover riconoscere al personale impiegato in attività lavorative eccedenti l’orario ordinario, sarebbero più correttamente da qualificarsi come esposizione debitoria a titolo di compenso per lavoro straordinario e, in tal senso, la Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie ha richiesto alle citate Direzioni una puntuale ricognizione e, progressivamente, assegnato alle stesse le correlate risorse finanziarie.
In tale ambito, è stata fatta porre alle Sedi territoriali particolare attenzione alla documentazione e agli atti in loro possesso, al fine di far accertare la correttezza dei dati relativi a dette situazioni pregresse, verificando puntualmente la sussistenza di eventuali atti interruttivi della prescrizione che possano comunque consentire di riconoscere al personale il credito vantato. Ciò in quanto le risalenti ore di lavoro straordinario ovviamente non soggiacciono più alla disciplina della “banca delle ore”, ma, invero, la Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie ritiene che rientrino nell’ambito dei crediti retributivi vantati dal dipendente nei confronti dell’Amministrazione di appartenenza. In tal caso, è ben noto però che operi l’istituto della prescrizione quinquennale ex
articolo 2948 del codice civile, come confermato dalla giurisprudenza consolidatasi al riguardo.