1.0.2 (testo 3)
CANDIANI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI
Approvato
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:
«Articolo 1-bis (Misure per l’incremento dell’operatività e della funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) 1. Al fine di assicurare la pronta operatività, la funzionalità e
l’efficienza del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche in relazione all’esigenza di rafforzare il sistema di lotta attiva agli incendi boschivi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la durata del corso di formazione della procedura concorsuale per l’accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto con decorrenza 1° gennaio 2020, per un numero di posti corrispondente a quelli vacanti al 31 dicembre 2019, è ridotta, in via eccezionale, a cinque settimane.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 230.718, si provvede a valere sulle disponibilità degli stanziamenti di bilancio del Ministero dell’Interno a legislazione vigente.»
1.0.3 (testo 6)
CANDIANI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, TESTOR, BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, RUFA, ZULIANI
Approvato
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:
«Articolo 1-bis
(Misure per l’incremento dell’operatività e della funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco)
1. In merito alle assunzioni previste per il Corpo nazionale dei vigili del Fuoco si procede come di seguito:
a) la validità della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, approvata con Decreto Ministeriale n. 237 del 14 novembre 2018, è prorogata fino al 31 dicembre 2022.»