In Gazzetta Ufficiale Serie Generale 252 del 21-10-2021 è stato pubblicato il Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146 Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro per esigenze indifferibili. Di seguito stralcio di interesse ed a fondo pagina testo completo.
Art. 9 Congedi parentali 1. Il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all'altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto. Il beneficio di cui al primo periodo e' riconosciuto ai genitori di figli con disabilita' in situazione di gravita' accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a prescindere dall'eta' del figlio, per la durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonche' per la durata della quarantena del figlio ovvero nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attivita' didattica o educativa in presenza o il figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura. Il congedo di cui al presente comma puo' essere fruito in forma giornaliera od oraria. 2. Per i periodi di astensione fruiti ai sensi del comma 1, e' riconosciuta in luogo della retribuzione, nel limite di spesa di cui al comma 7, un'indennita' pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. 3. Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2021/2022 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, durante i periodi di sospensione dell'attivita' didattica o educativa in presenza del figlio ovvero di sospensione delle attivita' dei centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura, di durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, di durata della quarantena del figlio, possono essere convertiti a domanda nel congedo di cui al comma 1 con diritto all'indennita' di cui al comma 2 e non sono computati ne' indennizzati a titolo di congedo parentale. 4. In caso di figli di eta' compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all'altro, ha diritto, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1, primo periodo, di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennita' ne' riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. 5. Per i giorni in cui un genitore fruisce del congedo di cui ai commi 1 e 4 oppure non svolge alcuna attivita' lavorativa o e' sospeso dal lavoro, l'altro genitore non puo' fruire del medesimo congedo, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle stesse misure. 6. I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, hanno diritto a fruire, per le ragioni di cui al comma 1 e per il periodo di cui al comma 9 e nel limite di spesa di cui al comma 7, per i figli conviventi minori di anni quattordici, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale e' riconosciuta una indennita', per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennita' di maternita'. La medesima indennita' e' estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS ed e' commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto. 7. I benefici di cui ai commi da 1 a 6 sono riconosciuti nel limite di spesa di 29,3 milioni di euro per l'anno 2021. Le modalita' operative per accedere ai benefici di cui al presente articolo sono stabilite dall'INPS. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. 8. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al presente articolo, e' autorizzata la spesa di 7,6 milioni di euro per l'anno 2021. 9. Le misure di cui al presente articolo si applicano fino al 31 dicembre 2021. 10. Agli oneri derivanti del presente articolo, pari a 36,9 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 17.
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