EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE S. 2381 PER LA RIDUZIONE DURATA CORSO FORMAZIONE C.S. 01-01-2020

4.11

L’AbbateVaninPavanelliMontevecchi

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

        «1-bis. Al fine di assicurare la pronta operatività, la funzionalità e l’efficienza del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche in relazione all’esigenza di rafforzare il sistema di lotta attiva agli incendi boschivi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la durata del corso di formazione della procedura concorsuale per l’accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto con decorrenza lº gennaio 2020, per un numero di posti corrispondente a quelli vacanti al 31 dicembre 2019, è ridotta, in via eccezionale, a cinque settimane.

        1-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a euro 231.649 per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma ”Fondi di riserva e speciali” della missione ”Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’Interno.»

 

2.0.7

ZaffiniNastri

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

        Articolo 2-bis.

        (Disposizioni inerenti la durata del corso di formazione per l’accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

        1. Al fine di assicurare la piena operatività, la funzionalità e l’efficienza del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga a quanto previsto dall’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la durata del corso di formazione della procedura concorsuale per l’accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto con decorrenza 1º gennaio 2020, per un numero di posti corrispondente a quelli vacanti al 31 dicembre 2019, è ridotta, in via eccezionale, a cinque settimane.

        2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 231.649 per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma ”Fondi di riserva e speciali” della missione ”Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno.».

 

2.18

D’Arienzo

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: « 4-bis. Al fine di assicurare la piena operatività, la funzionalità e l’efficienza del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga a quanto previsto dall’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la durata del corso di formazione della procedura concorsuale per l’accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto con decorrenza 1° gennaio 2020, per un numero di posti corrispondente a quelli vacanti al 31 dicembre 2019, è ridotta, in via eccezionale, solo per la decorrenza 1 gennaio 2020, a cinque settimane.»

 

1.0.2

CandianiArrigoniBruzzonePazzaglini

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Articolo 1-bis

(Misure per l’incremento dell’operatività e della funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

        1. Al fine di assicurare la pronta operatività, la funzionalità e l’efficienza del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche in relazione all’esigenza di rafforzare il sistema di lotta attiva agli incendi boschivi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la durata del corso di formazione della procedura concorsuale per l’accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto con decorrenza 1° gennaio 2020, per un numero di posti corrispondente a quelli vacanti al 31 dicembre 2019, è ridotta, in via eccezionale, a cinque settimane.

        2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 231.649, si provvede a valere sulle disponibilità degli stanziamenti di bilancio del Ministero dell’interno a legislazione vigente.»