In riscontro alla nota sopra emarginata, si precisa che la scrivente O.S., con la nota del 12 maggio, non ha chiesto l’applicazione del comma 3 dell’articolo 113 del D.Lgs. 50/2016 ma di valutare l’applicazione al personale dirigente dell’intera disciplina dell’articolo 113, con particolare riferimento al comma 2 il quale prevede testualmente che il fondo di cui al comma 1“… non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti”.
Come già argomentato, le funzioni tecniche in argomento sono quasi tutti ad accettazione volontaria per il dipendente ed assegnazione condizionata per l’Amministrazione e, pertanto, non possono in alcun modo considerarsi retribuite con il trattamento economico omnicomprensivo del dirigente previsto dell’articolo 76 a meno che non si vadano ad incrementare le risorse per la retribuzione della speciale indennità ex art 1 del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, ovvero l’indennità che tiene conto “dell’effettiva presenza in servizio e dello svolgimento dei relativi compiti”, generalmente diversificata da dirigente a dirigente in funzione della sovrapposizione degli incarichi (es. quelli dell’articolo 113 del Codice) e/o di particolari contesti territoriali (es. micro calamità) e/o storici (es. corrente pandemia Covid).
Pertanto la sollecitazione era e rimane tesa a prevedere nell’emanando decreto uno strumento di finanziamento integrativo dei fondi di cui agli articoli 8 e 9 del DPR 42/2012 mediante accantonamento di risorse, a valere sul quadro economico dell’affidamento, un’aliquota delle quali, da definire in sede di contrattazione decentrata, da destinarsi alla retribuzione “dell’effettiva presenza in servizio” del singolo dirigente incaricato dell’espletamento delle funzioni tecniche dell’articolo 113, alla stessa stregua di quanto già avviene per le attività didattiche esterne (docenze e commissioni di esame).
La mancata previsione di una soluzione economica per il personale dirigente, rischia di eludere il “principio di proporzionalità delle retribuzioni” richiamato dall’articolo 228 del D.Lgs. 217/05 in quanto, dalla lettura delle retribuzioni determinate dall’articolo 20 del DL 76/2020, si può facilmente dedurre come il tetto massimo dell’incentivo consentito dall’articolo 113 del D.Lgs. 50/2016 (50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo) possa essere in grado di determinare retribuzioni dei direttivi complessive superiori a quelle del Dirigente di riferimento.
Infatti, facendo riferimento alle “sole” voci stipendiali fisse, un direttore vicedirigente con scatto convenzionale a 26 anni, percependo una retribuzione annua di 40.162,84 €, potrebbe giovarsi di un incentivo ex art.113 sino ad un massimo di 20.081,42 € per una retribuzione complessiva di 60.244.26 €, praticamente identica a quella del primo dirigente (61.732,62 €) senza contare le ulteriori voci di retribuzione fissa del direttivo ancora da definire (Posizioni Organizzative) e, soprattutto, gli incentivi derivanti da altri servizi tecnici a pagamento (prevenzione incendi, formazione esterna) in molti casi ben più rilevanti dell’indennità di risultato del dirigente.
Per quanto sopra premesso, si ribadisce la richiesta di modificare la bozza di regolamento introducendo un sistema di finanziamento aggiuntivo del fondo di cui agli articoli 8 e 9 del DPR 42/2012 per le finalità sopra argomentate.