RINNOVO DEI CRITERI DA UTILIZZARE NEGLI SCRUTINI PER MERITO COMPARATIVO – TRIENNIO 2021-2023

Egregi,
Con riferimento allo schema concernente i criteri in oggetto, trasmessi con nota STAFFCAPDIP 22101 del 23/12/2020, per le valutazioni di competenza, si propongono gli interventi di seguito riportati:
Categoria II
Conferenze di servizi
Tra i titoli valutabili sono indicate le partecipazioni alle conferenze dei servizi di cui all’art.14 della Legge 241/90 e non le Commissioni di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, nonostante un significativo rischio di esposizione del Direttivo Operativo a procedimenti giudiziari.

In merito alle conferenze di servizi, è esperienza diffusa che la partecipazione dei funzionari operativi è di tipo sporadico in quanto molto spesso risolta dalla trasmissione del parere di competenza in tempo utile all’ente proponente; pertanto, la valutazione delle partecipazione alle conferenze di servizio indurrebbe il funzionario a chiedere di partecipare, con conseguente aggravio del proprio carico di lavoro a danno della produttività dell’Ufficio prevenzione e, quindi, a danno delle attività soggette a controllo di prevenzione incendi.

Pertanto, si propone di eliminare tra i titoli valutabili tali partecipazioni o, qualora non fosse possibile, di inserire anche le partecipazioni alle commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, calmierando il più possibile il punteggio riconosciuto per entrambe le partecipazioni.

Commissioni di esame
La proposta di valutare solo le partecipazioni alle Commissioni dei corsi di formazione iniziale e passaggi di qualifica danneggia i funzionari in servizio presso le sedi territoriali vista l’oggettiva difficoltà di accesso a questo tipo di incarichi. Pertanto, al fine di garantire pari opportunità si ritiene opportuno inserire anche le commissioni di esame dei corsi aggiornamento e qualificazione, anche mediante opportuna graduazione dei punteggi riconosciuti, soprattutto se si dovesse accogliere la proposta di non valutare le conferenze di servizi.

Incarichi in materia di grandi rischi
Il punteggio riconosciuto per gli incarichi svolti in seno ad organismi competenti in materia di grandi rischi (0,075 contro un massimo di 0,1 per la partecipazioni a conferenze di servizio ed esercitazioni) non rende giustizia dell’elevato livello di preparazione richiesto per la designazione a tali incarichi, peraltro conferibili solo ai funzionari che abbiano frequentato corsi di specializzazioni in materia di grandi rischi e abbiano svolto attività di affiancamento). Peraltro tali incarichi richiedono un impegno del funzionario per alcuni mesi, a differenza delle conferenze e delle esercitazioni che impegnano il funzionario solo per alcune ore. Pertanto si propone di elevare il punteggio sino a 0.15 punti per ogni incarico.

Incarichi non contemplati
Tra gli incarichi valutabili si ritiene opportuno inserire anche le partecipazioni dei funzionari e dei 1^Dirigenti operativi ai comitati degli enti di normazione nazionale ed europea in qualità di
rappresentante dell’Amministrazione, tenuto conto della approfondita attività di studio richiesta per poter contribuire fattivamente alla produzione normativa dei Comitati.

Categoria II (direttivi logistici gestionali)
Tra gli incarichi valutabili per i direttivi logistici gestionali si chiede di inserire l’incarico di direttore per l’esecuzione del contratto ex art.101 e di membro della camera arbitrale art.210 in quanto conferibili anche a laureati in materie giuridiche.

Categoria III
Titoli di studio
Il riconoscimento di un punteggio, peraltro elevato, per Lauree magistrali/triennali conseguite su materie non attinenti alle aree di competenza del CNVVF sembra in contrasto con gli interessi
dell’amministrazione, visto che:

– le conoscenze acquisite dal Dirigente/Direttivo non sembrano costituire un valore aggiunto per i compiti istituzionali dell’amministrazione
– laddove conseguita durante il servizio, l’impegno richiesto per l’attività di studio riduce, oggettivamente, la disponibilità del funzionario in orario straordinario per prestazioni lavorative di
interesse per l’amministrazione (istruttorie prevenzione, docenze, partecipazione a corsi di formazione, ecc.)

Per quanto sopra, si propone di non valutare i titoli di studio in argomento o, qualora non fosse possibile, di ridurre sensibilmente il punteggio attribuito.

Lavori originali elaborati per il servizio
Tra i lavori originali redatti dai 1^Dirigenti/Direttivi operativi non sono contemplate:

– le proposte di modifica/osservazioni sui progetti di norma elaborati dalla DCPST, talvolta proposti di iniziativa sulla scorta dell’esperienza maturata sul territorio, talvolta richiesti dalla stessa DCPST, come nel caso dell’evoluzione del Codice di Prevenzione Incendi.
– Le proposte di progetti di normativa tecnica elaborati in seno ai comitati degli Enti di Normazione Nazionale in rappresentanza del CNVVF

Per quanto sopra, si chiede di ricomprendere tali lavori tra quelli valutabili.

Pubblicazioni scientifiche
La previsione di valutare solo i lavori pubblicati su riviste identificate con il codice ISSN e libri identificati con il codice ISBN, limita drasticamente la possibilità per i funzionari più giovani di veder pubblicato un proprio lavoro e quindi riduce l’interesse per l’attività di ricerca scientifica che spesso si traduce in un vantaggio per l’amministrazione in termini di miglioramento delle conoscenze tecniche dei funzionari nei settori istituzionali di competenza.
Pertanto si chiede:
– di ripristinare il riconoscimento delle pubblicazioni anche su altro tipo di riviste prevedendo, la valutazione positiva da parte del Dirigente Superiore o del Dirigente Generale di appartenenza
– di equiparare i lavori pubblicati sulle riviste identificate con il codice ISSN

Categoria V (direttivi operativi)
A.2.funzioni svolte
La mancata previsione di un riconoscimento per i funzionari incaricati del coordinamento delle attività tecnico-amministrative legate al soccorso sembra in contrasto con il principale interesse
dell’amministrazione, ovvero quello di assicurare nel modo migliore possibile il soccorso tecnico urgente.

Infatti, il mancato riconoscimento di un punteggio, spinge il funzionario ad interessarsi ad altro tipo di incarico come, ad esempio, quello di RSP, sostituto del Comandante, delegato alla firma di
provvedimenti a rilevanza esterna, il tutto a svantaggio dell’attenzione verso l’efficienza dei mezzi di soccorso, l’aggiornamento delle POS di sala operativa, l’aggiornamento delle attrezzature di soccorso e, quindi, a svantaggio dell’attenzione verso la sicurezza del personale operativo.

Per quanto sopra si propone di prevedere un punteggio specifico per i funzionari incaricati dell’attività in argomento.

A.3 mobilità
Al fine di favorire l’esperienza professionale dei direttivi, si ritiene opportuno incrementare a 1,5 il punteggio massimo riconosciuto a 1,5 oppure ridurre a 0,3 il punteggio attribuito ad ogni spostamento in modo da valutare sino ad un massimo di 3 cambiamenti di sede.

A.4 missioni
Si ritiene necessario specificare meglio il tipo di missione che si intende valutare per evitare di ricomprendere provvedimenti di missione quali, ad esempio, i trasferimenti presso le direzioni regionali per partecipare alle riunioni organizzate dalla Direzione o per partecipare a corsi di formazione presso sedi diverse da quella di servizio

Periodo di validità dei criteri
Si ritiene che i criteri per la promozione a primo dirigente debbano essere rivisti non alla scadenza prevista (2023) ma ad avvenuta emanazione del Decreto sulle Posizioni Organizzative di cui all’art.198 del D.Lgs. 127/2018 Per un confronto su quanto proposto e per l’approfondimento di alcuni degli aspetti applicativi più critici dello schema inoltrato, la scrivente OS chiede un incontro urgente.

Distinti saluti.

Lettera criteri scurtini