Allo scopo di contrastare e contenere il rapido peggioramento dell’epidemia in atto nel nostro Paese, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con il DPCM in argomento (GU Serie Generale n. 265 del 25/10/2020), ha adottato misure più restrittive applicabili all’intero territorio nazionale che producono effetto dalla data del 26 ottobre 2020 e sono efficaci fino al 24 novembre 2020.
Pertanto, si rende necessario integrare con le seguenti disposizioni quanto già stabilito con nota n. 18085 del 16 ottobre scorso:
sono sospese le attività di palestre, piscine e centri sportivi afferenti al Corpo nazionale;
le esercitazioni di qualunque tipologia dovranno essere limitate ai casi strettamente necessari, con particolare riferimento alle attività connesse al soccorso, alle programmate attività di formazione, qualificazione, mantenimento operativo e comunque di specifico interesse del Corpo. In ogni caso dovranno essere rispettate misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare quanto previsto dalla linea guida sulla gestione del rischio operativo connesso all’emergenza COVID-19;
in tutte le strutture del CNVVF sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza;
le riunioni, le attività collegiali, compresi i Comitati Tecnici Regionali, dovranno essere svolti in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni per cui andrà verificata la possibilità di svolgere dette attività in conformità alle prescrizioni previste dal citato DPCM con particolare riferimento alla limitazione dell’affollamento;
le attività di formazione esterna (es. corsi D.Lgs. 81/2008, corsi DM 5.8.2011, ecc.), limitatamente alla parte teorica, dovranno essere svolte in modalità a distanza;
in merito alle attività formative interne, la Direzione centrale per la formazione in accordo con lo scrivente emanerà specifiche disposizioni per rideterminare le modalità didattiche ed organizzative dei corsi ai sensi dell’art. 1 co. 9 lett. w) del DPCM in oggetto, prevedendo anche il ricorso ad attività didattiche ed esami a distanza;
è incentivato il lavoro agile per il personale del CNVVF non inserito nel dispositivo di soccorso, garantendo almeno la percentuale di cui all’articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 1uglio 2020, n. 77.
Al riguardo, si allega il documento recante le misure per il contrasto al rischio di contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro per il personale del Corpo, aggiornato alla luce del DPCM in argomento.
Si segnala infine che, ai sensi dell’art. 11, comma 1, del DPCM in oggetto, il Prefetto territorialmente competente potrà avvalersi del concorso del CNVVF per assicurare l’attività di esecuzione e monitoraggio delle misure previste nel medesimo DPCM.