AGGIORNAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. LINEE GUIDA PER IL PERSONALE SANITARIO DEL C.N.VV.F. (18079 DEL 16-10-20)

Il Comitato Tecnico Scientifico istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile – ha rimodulato l’approccio alla gestione dei casi di malattia e contagi da COVID-19, pertanto si rende necessario ridefinire le modalità di trattamento dei singoli casi per quanto attiene alle procedure diagnostiche e alla riammissione in servizio del personale, sulla base di quanto disposto con Circolare del Ministero della Salute n. 32850 del 12 ottobre 2020, che si allega in copia. La presente circolare sostituisce la precedente emanata da questo Ufficio con nota n. 6336 del 20 marzo 2020. Con la presente nota si descrivono le nuove misure da adottare per i casi positivi al SARS-Cov-2, ovvero per quelli che siano definiti contatti stretti. Si ritiene utile ricordare cosa si intende per “contatto stretto”, definizione che si può ritrovare sulla predetta circolare del 20 marzo 2020. Secondo la definizione rilasciata dal Ministero della Salute, si parla di contatto stretto quando una persona sana sia stata a contatto con un individuo malato di coronavirus, o altrimenti positivo al test per COVID-19, anche se asintomatico, senza la protezione di mascherina. Tale contatto è inteso anche come vicinanza al malato/positivo, quando la distanza tra le due persone sia stata inferiore a 2 metri per un tempo superiore a 15 minuti, o vi sia stato fra loro un contatto fisico, come ad esempio una stretta di mano.

Vengono di seguito riportate le nuove disposizioni indicate dal Comitato Tecnico Scientifico della Presidenza del Consiglio dei Ministri per quanto attiene alle misure di isolamento e quarantena per le varie tipologie di situazioni che possono verificarsi. In merito alle specifiche ulteriori misure da adottare per il personale operativo del Corpo nazionale, si rimanda a quanto indicato di seguito al capoverso “PERSONALE OPERATIVO VF” . CONTATTO STRETTO: la persona sana che abbia avuto un contatto stretto con un positivo al COVID-19, pur risultando asintomatica, dovrà essere posta in isolamento fiduciario (quarantena) per un periodo di 10 giorni, al termine del quale dovrà sottoporsi ad un test antigenico rapido o molecolare. Se nell’arco del predetto periodo questa persona non avrà sviluppato alcun sintomo e se il test di controllo risulta negativo, allora potrà tornare al lavoro. POSITIVO ASINTOMATICO: si definisce positivo chi si sia sottoposto ad un test molecolare (tampone naso-faringeo) dal quale sia risultata la presenza, nell’organismo dell’esaminando, del virus SARS-CoV-2. In tal caso l’individuo dovrà essere posto in quarantena per un periodo di 10 giorni, al termine dei quali dovrà essere effettuato un singolo test molecolare. In assenza di sintomi e con negatività del test molecolare la persona potrà tornare al lavoro. POSITIVO SINTOMATICO: chi sia risultato positivo al test molecolare e sia sintomatico andrà posto in quarantena per 10 giorni, al termine dei quali effettuerà un test molecolare. Se il test risulterà negativo e se negli ultimi 3 giorni non ha avuto sintomi, potrà tornare al lavoro.

POSITIVO ASINTOMATICO CHE NON SI NEGATIVIZZA DOPO 21 GIORNI : un positivo asintomatico che, dopo aver osservato un periodo di quarantena di 10 giorni, risulti ancora positivo al test molecolare, da effettuarsi al 10° e al 17° giorno, dovrà prolungare la quarantena fino al 21° giorno dal primo accertamento della positività. Al termine di detto periodo, qualora risulti asintomatico da almeno una settimana, potrà interrompere l’isolamento. Nei contatti stretti di contatti stretti, ossia per coloro che abbiano avuto un contatto stretto con una persona che a sua volta abbia avuto un contatto stretto con un positivo, e che quindi non abbiano avuto un contatto diretto con il caso confermato mediante test molecolare, non si applica la misura della quarantena né è necessario effettuare test diagnostici, a meno che colui che abbia avuto il contatto stretto con la persona positiva non risulti a sua volta anch’egli positivo ai test diagnostici. Si ricorda inoltre l’obbligo di indossare la mascherina negli ambienti di lavoro e al di fuori di questi, sui mezzi di trasporto di servizio in presenza di altre persone e nei luoghi chiusi, nonché di mantenere la distanza di almeno 1 metro tra un individuo e l’altro, così come riportato dal DPCM del 13 ottobre 2020. Si riportano di seguito una sintesi schematica di quanto sopra descritto, così come proposto dal Comitato Tecnico Scientifico citato in apertura della presente nota. CONTATTI STRETTI Isolamento fiduciario:10 giorni + tampone antigenico rapido o molecolare CASI POSITIVI ASINTOMATICI: Diagnosi: confermata da test molecolare positivo Isolamento: 10 giorni + tampone molecolare unico a fine quarantena CASI POSITIVI SINTOMATICI:

Diagnosi: confermata da test molecolare positivo Isolamento: almeno 10 giorni (dei quali obbligatoriamente gli ultimi 3 in totale assenza di sintomi) + tampone molecolare unico a fine quarantena CASI POSITIVI ASINTOMATICI CHE NON SI NEGATIVIZZANO DOPO 21 GIORNI: Diagnosi: confermata da test molecolare positivo Isolamento: almeno 21 giorni, con riscontro di positività al test molecolare effettuato al 10° e al 17° giorno (nei casi asintomatici l’isolamento si interrompe comunque al 21° giorno in quanto le evidenze disponibili non documentano alcun caso di presenza di virus competente per la replicazione) PERSONALE OPERATIVO VF Per il personale operativo VF, che abbia avuto un comprovato contatto stretto con un caso positivo al virus SARS-CoV-2, qualora il provvedimento della quarantena comprometta il dispositivo di soccorso tecnico urgente, si potrà effettuare un test molecolare dopo 5 giorni dall’avvenuto contatto. Qualora l’esito del test risulti negativo, il dipendente asintomatico potrà rientrare in servizio e verrà monitorato dal medico incaricato del Comando VF nei giorni successivi. Tale misura si richiama a quanto indicato dall’articolo 14, comma 1, del D.L. del 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in cui si dispone che la misura della quarantena precauzionale non si applichi agli operatori dei servizi pubblici essenziali.

IL DIRIGENTE SUPERIORE MEDICO Dott. R. APPIANA

 

18079.16-10-2020