AGGIORNAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 (18085 DEL 16-10-20)

In considerazione della recente evoluzione dell’emergenza epidemiologica in corso che evidenzia come il virus oggi circoli in tutto il Paese con la presenza di focolai attivi nella quasi totalità delle province ed un aumento dei nuovi casi segnalati e dei ricoveri, si ritiene opportuno procedere ad un aggiornamento delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza pandemica in atto per garantire la piena capacità operativa e la continuità dell’azione amministrativa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
In proposito, ai sensi dell’art. 1, comma 1 del DPCM 13 ottobre 2020, si dispone l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie per tutto il personale durante l’espletamento della prestazione lavorativa nei luoghi al chiuso e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento.
Inoltre, a parziale modifica della nota n. 13983 del 6 agosto u.s. e in attuazione dell’art. 3, comma 3 del citato DPCM, lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile è applicato almeno al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità, tenendo conto in particolare delle esigenze di servizio, dell’organizzazione degli ambienti di lavoro e dei casi di fragilità sanitaria, fermo restando quanto già chiarito con nota n. 6612 del 26 marzo u.s. circa il personale operativo inserito nel dispositivo di soccorso che non può svolgere attività lavorativa in modalità agile in quanto assicura, mediante la propria prontezza operativa, servizi pubblici essenziali.
Al riguardo, si conferma che per il citato personale operativo inserito nel dispositivo di soccorso continua ad applicarsi quanto disposto dalla nota n. 7077 del 7 aprile u.s. di questo Ufficio e dalla nota n. 8746 del 13 maggio scorso dell’Ufficio di coordinamento delle attività sanitarie e di medicina legale in merito all’istituto della dispensa temporanea dal servizio di cui all’art. 87, comma 6, del DL 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, vigente fino al 31 dicembre 2020, come precisato dalla circolare del Gabinetto del Ministro n.
62445 del 10 ottobre 2020, che ad ogni buon fine si unisce in copia (Allegato 1).
Per quanto concerne gli interventi di soccorso pubblico, si richiama la necessità di attenersi ai dettami dell’aggiornamento della linea guida relativa alla gestione del rischio operativo connesso all’emergenza da COVID-19, che si allega (Allegato 2) in sostituzione di quanto trasmesso con nota DCEMER 11861 del 13 maggio scorso. Nell’applicazione di detta linea guida nel territorio di competenza, andranno tenute in considerazione le eventuali Ordinanze locali.
Le sostituzioni tra le sedi, anche dette “rimpiazzi”, dovranno essere limitate ai casi in cui non si possa ricorrere alla efficace copertura territoriale da parte del Comando attraverso i distaccamenti tra loro limitrofi, anche in caso di assenze improvvise. Tale copertura dovrà tenere in considerazione sia la riduzione dei tempi di percorrenza stradale che la pianificazione di utilizzo di partenze ridotte alle quali possono essere aggregate altre squadre con il personale necessario per la gestione di interventi più complessi. In caso di nuove misure di confinamento (lockdown) disposte da Ordinanze locali, potrà essere valutato per il personale operativo turnista il transito all’orario di lavoro articolato in turni 24/72 con specifica disposizione di questo Ufficio.
Anche le disposizioni di invio in missione dovranno essere limitate ai casi strettamente necessari, con particolare riferimento alle attività connesse al soccorso, al ritiro di mezzi e materiali e alle programmate attività di formazione, qualificazione, mantenimento operativo e comunque di specifico interesse del Corpo.
Per quanto attiene alle misure per il contrasto al rischio di contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro per il personale del Corpo, si allega il documento aggiornato (Allegato 3) alla luce del Protocollo quadro per la “prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all’emergenza sanitaria da COVID-19” di cui alla Circolare n. 3/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione, sottoscritto il 24 luglio u.s. con le parti sociali. Il citato documento sostituisce integralmente le note n. 8830 del 14 maggio e n. 9520 del 25 maggio 2020.
Si segnala, infine, la nota n. 18079 in data odierna, con la quale l’Ufficio di coordinamento delle attività sanitarie e di medicina legale ha fornito le linee di indirizzo in merito alla gestione di soggetti asintomatici, sintomatici e ai contatti stretti con casi confermati positivi al tampone per SARS-CoV-2.
Si richiama il senso di responsabilità del personale tutto nell’attuazione di quanto disposto.
IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO

18085.16-10-2020