Egregi,
come noto l’Accordo Integrativo Nazionale del 19 aprile 2016 riconosce ai beneficiari delle cosiddette Leggi speciali “posti extra organico” per ciascun Comando Provinciale e/o Direzione Regionale.
Contrariamente a quanto appena enunciato, alcun dipendenti che hanno presentato istanza ex art. 33, comma 5, della Legge 104/1992, finalizzata alla scelta della sede di servizio più vicina al domicilio della persona da assistere, hanno ricevuto dalla DCRUM la proposta di tre sedi alternative tra loro; in altri casi l’opzione si è limitata ad una sola sede, tra l’altro per alcuni colleghi più penalizzante rispetto a quella in cui prestano attualmente servizio.
Oltre a ciò, la Direzione competente non ha chiarito le ragioni che ostacolano l’accoglimento della domanda ma indicato una generica “non disponibilità di assegnazione” presso la sede richiesta.
Tale azione, oltre a essere priva di alcuna motivazione giuridicamente rilevante, risulta in contrasto con l’Accordo del 2016.
Pertanto, alla luce di recenti sentenze della Giustizia Amministrativa secondo cui è palesemente illegittima la pretesa dell’Amministrazione di disapplicare i contenuti dell’Accordo Integrativo del 19 aprile 2016, ai cui contenuti la stessa deve ritenersi invece vincolata, si chiede di procedere al trasferimento di tutti i colleghi presso la sede di servizio più prossima al domicilio del congiunto nel rispetto dell’Accordo.
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