L’art. 63 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ha istituito un premio in favore dei lavoratori dipendenti con reddito da lavoro dipendente, riferito al 2019, inferiore a 40.000 euro. Tale premio, che non concorre alla formazione del reddito, può raggiungere la cifra massima di 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel mese di marzo.
Con successiva circolare n, 8/E del 3 aprile 2020, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che ai fini del calcolo dell’importo mensile del premio, non va considerata la giornata di presenza, ma occorre invece fare riferimento al rapporto tra ore ordinarie lavorate ed ore ordinarie lavorabili o, in alternativa al rapporto tra giorni di presenza in sede (indipendentemente dal numero di ore prestate) effettivamente lavorati e quelli lavorabili; il premio non spetta dunque per i giorni in cui il lavoratore non ha svolto la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro, in quanto ha espletato l’attività lavorativa in telelavoro o in smart working, ovvero se è stato assente per qualsiasi altro motivo, ovvero ferie, malattia, permessi retribuiti o non retribuiti, congedi ecc..
Occorre altresì evidenziare che, così come chiarito dalla già menzionata circolare, la norma ha inteso premiare i lavoratori che, non potendo svolgere la loro attività in smart working, sono costretti a lavorare presso le sedi di servizio.
Sulla base di quanto in precedenza evidenziato, la scrivente evidenzia alcune criticità come di seguito evidenziate.
Una rendicontazione basata sulla mera presenza in servizio e dunque sul rapporto tra presenze effettiva e presenze possibili, risulterebbe estremamente penalizzante per il personale operativo, anche in considerazione della turnazione disposta nella fase emergenziale.
Giova altresì evidenziare che il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 mentre al comma 3 ha stabilito ha stabilito il ricorso al lavoro agile e, ove non fosse possibile, il ricorso agli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca delle ore, della rotazione ed altri analoghi istituti, prima di ricorrere ad esentare il personale dipendente dal servizio, per il personale del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco ha stabilito una diversa disciplina in funzione della peculiarità e della specificità del comparto, prevedendo anche ai soli fini precauzionali l’istituto della dispensa temporanea, evidenziando altresì che tale periodo è equiparato, agli effetti economici e previdenziali, al servizio prestato.
Nella quasi totalità dei comandi, contrariamente a quanto previsto dalla già menzionata norma, si è fatto ricorso alle ferie pregresse, alle ferie dell’anno in corso o all’istituto della banca delle ore, con grave pregiudizio anche economico per il personale operativo.
Tanto premesso, nel chiedere un sistema di calcolo adeguato che non penalizzi il personale operativo, allo scopo di tutelare i Vigili del Fuoco da una interpretazione errata della norma, la scrivente chiede che tutte le assenze per ferie pregresse, congedi o della banca delle ore, trattandosi di istituti contrattuali per i quali è invece intervenuta una disciplina derogatoria per tutta la durata della fase emergenziale, siano convertite in “dispensa temporanea”. In attesa dell’accoglimento di quanto richiesto, si porgono distinti saluti.
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