Il D.L. 18 del 20 Marzo 2020, al comma 6, così recita: “fino alla cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, fuori dei casi di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali e nel rispetto delle preminenti esigenze di funzionalita’ delle amministrazioni interessate, il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco puo’ essere dispensato temporaneamente dalla presenza in servizio, anche ai soli fini precauzionali in relazione all’esposizione a rischio, ai sensi dell’articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con provvedimento dei responsabili di livello dirigenziale degli Uffici e dei Reparti di appartenenza, adottato secondo specifiche disposizioni impartite dalle amministrazioni competenti. Tale periodo e’ equiparato, agli effetti economici e previdenziali, al servizio prestato, con esclusione della corresponsione dell’indennita’ sostitutiva di mensa, ove prevista, e non e’ computabile nel limite di cui all’articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3”.
A seguito del decreto sopra citato, il comando emana il 19 marzo 2020, la dds 160, che nell’ultimo capoverso, così recita: “Qualora il personale abbia esaurito la possibilità di fruire di ferie pregresse, congedo ordinario e recupero della Banca Ore e qualora non si possa ricorrere alla modalità di lavoro agile, l’art. 87 – comma 6 – del D.L. nr 18 del 17/03/2020 prevede che, al fine di ridurre il livello di esposizione al rischio contagio da COVID-19, il personale VF può essere dispensato temporaneamente dalla presenza in servizio, su proposta del Medico Incaricato, con provvedimento del Dirigente, sentito l’ufficio Coordinamento Attività Sanitarie e Medicina Legale Il superiore Minstero con circolare n 6730 del 30 marzo 2020, specifica i tre punti per i quali è possibile prevedere l’applicazione del comma 6 dell’art 87 del D.L. 18. E precisamente:
“Nel terzo caso il dirigente potrà segnalare al medico del servizio sanitario del C.N.VV.F. specifiche situazioni lavorative, in considerazione di una maggiore condizione di rischio di contagio, per le quali l’adozione del provvedimento possa garantire un concreto beneficio, mantenendo al contempo l’efficienza dei servizi istituzionali” Successivamente con circolare 7077 del 7 aprile 2020 il Capo del Corpo dispone: “La tipologia di lavoro agile fin qui descritta non trova applicazione nei riguardi del personale operativo inserito nel dispositivo di soccorso, per il quale il legislatore ha individuato al comma 6 dell’art 87 interventi appositamente concepiti, in considerazione degli elementi di specificità che connotano l’attività svolta dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. In questi casi, la prevista dispensa dal servizio, anche ai soli fini precauzionali in relazione all’esposizione a rischio, non deve essere collegata alla preventiva fruizione delle ferie e degli altri istituti come indicato al comma 3. Resta inteso che, sempre ai sensi del comma 6, la dispensa dal servizio potrà essere disposta anche ai soli fini precauzionali, alla luce del livello di esposizione al rischio che ciascun dipendente abbia eventualmente subito o per il rischio di insorgenza di complicanze connesse all’eventuale contagio di Covid-19 dai responsabili di livello dirigenziale degli uffici di appartenenza secondo le direttive già emanate con nota di questo ufficio n. 6612 del 26-03-2020 e nota dell’ufficio di coordinamento delle attività sanitarie e di medicina legale n. 6730 del 30-
03-2020”.
Alla luce di questa ultima circolare il Comando emana il 10 aprile, la DdS 201. La stessa così recita:
“Per la corretta applicazione delle disposizioni ministeriali e di quelle emanate da questo Comando relativamente all’emergenza COVID 19……omissis…..le misure organizzative urgenti a seguito dell’emanazione del D.L. n. 18 del 17/03/2020 (D.d.S. n. 160 del 19/03/2020), le modalità flessibili di lavoro per il personale operativo (D.d.S. n. 200 del 09/04/2020), si dispone quanto di seguito Per la corretta applicazione delle varie tipologie di modalità organizzative ai fini della riduzione del rischio contagio (lavoro agile, lavoro flessibile, fruizione di permessi e congedi vari, …), si rende necessario avere quanto prima a disposizione la programmazione dei servizi sia del personale operativo (turnista e giornaliero) sia quella del personale SATI fino al 17 maggio p.v..
Pertanto, si invita tutto il personale tecnico, operativo giornaliero e SATI a presentare entro il 16 aprile p.v., allo scrivente, la propria programmazione, almeno fino alla data sopra indicata ai fini della relativa approvazione. Si precisa che in caso di mancata presentazione si procederà d’ufficio.
I Capi Sezioni sono invitati a presentare entro la stessa data le pianificazioni richieste, redatte sulla base delle indicazioni già fornite con le disposizioni sopra citate. Si rammenta la necessità della completa fruizione, da parte del personale, di ferie pregresse, recupero delle ore della Banca del Tempo o altre tipologie di permessi, nonché la programmazione del congedo ordinario dei giorni/turni maturati nel primo quadrimestre dell’anno 2020.
Alla luce di quanto premesso, viste le continue perplessità che giungono quotidianamente alla scrivente circa la corretta interpretazione della DdS 201, la scrivente O.S. chiede alla S.V.:
– quali siano le modalità per il personale per poter fruire della dispensa dal servizio operativo (congedo straordinario).
– cosa intenda per programmazione dei congedi maturati nel primo quadrimestre 2020, visto che sulla base della circolare MISA 14 del 97, gli stessi non dovrebbero essere superiori ai 2/3 turni di congedo. Accade spesso invece che al personale venga richiesto di programmare dagli 8 ai 10 turni di congedo ordinario 2020.
Richieste queste ultime, che risultano essere contrarie alle direttive espresse dallo stesso Capo del Corpo con circolare n 7077 e confermate dallo stesso Direttore Regionale Puglia, nella videoconferenza con le OO.SS., il 9 aprile scorso. Una situazione che sta generando non poche incomprensioni e che rischia di minare la serenità lavorativa di tutti gli operatori VVF.
– A cosa si riferisca quando parla di completa fruizione dei permessi e per quale motivo o necessità li menziona, visto che gli stessi non risultano essere utili ad un’eventuale richiesta di dispensa dal servizio.
La scrivente sottolinea come il mancato ricorso al congedo straordinario ed alla dispensa dal servizio, ai soli fini precauzionali, non possano in alcun modo, consentire la programmazione dei servizi al numero minimo consentito, con annessa esposizione del personale a maggior rischio contagio.
La scrivente chiede quindi l’immediata applicazione della riduzione del livello di esposizione al rischio contagio da COVID-19, per il personale VF, attraverso la dispensa temporanea dalla presenza in servizio, con provvedimento del Dirigente, sentito il parere del Medico Incaricato, così come evidienziato dalla S.V., nella DdS 160, ma attualmente non applicato, né disciplinato.
Questa O.S., certa che la S.V., non voglia in alcun modo farsi carico di queste responsabilità, resta in attesa di un celere chiarimento e di favorevole accoglimento.
Diversamente la scrivente predisporrà apposito quesito alla Segreteria Nazionale UILPA VVF, che la stessa si preoccuperà di far pervenire direttamente al Capo del Corpo Nazionale VVF.
Distinti saluti.
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