Facendo seguito alla circolare prot. n. 6612 del 26 marzo u.s., con la quale sono state fornite linee di indirizzo in merito all’applicazione dei commi 3 e 6 dell’articolo 87 del provvedimento normativo citato in oggetto, si ritiene opportuno fornire ulteriori elementi di precisazione anche con riferimento alle recenti disposizioni diramate dal Ministro per la Pubblica Amministrazione con la circolare n. 2 del 1 aprile 2020, che si unisce in copia ad ogni buon fine.
Nella citata circolare, si conferma che fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile costituisce la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa e che la presenza del personale negli uffici deve essere limitata ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle attività indifferibili e quelle strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza.
Potranno essere altresì autorizzate attività di formazione e aggiornamento in modalità agile purché opportunamente pianificate e monitorate mediante idonei strumenti didattici.
Le attività indifferibili possono essere svolte sia nella sede di lavoro – anche solo per alcune giornate, nei casi in cui il dipendente faccia parte del contingente minimo posto a presidio dell’ufficio – sia con modalità agile.
Al riguardo, si ribadisce che non risultano compatibili con la strutturazione del lavoro agile gli istituti quali: prestazioni eccedenti l’orario settimanale che danno luogo a riposi compensativi, prestazioni di lavoro straordinario, prestazioni di lavoro in turno notturno, festivo o feriale non lavorativo che determinino maggiorazioni retributive, brevi permessi o altri istituti che comportino la riduzione dell’orario giornaliero di lavoro.
Per il personale che espleta l’attività lavorativa in modalità agile, in funzione degli incarichi attribuiti, andranno individuati sistemi di verifica degli obiettivi raggiunti mediante una reportistica giornaliera o specifici documenti di sintesi.
Si precisa inoltre che tutto il personale impegnato nel lavoro agile è considerato a servizio giornaliero e, per lo stesso, trovano piena applicazione le diposizioni relative all’obbligatorietà del congedo ordinario, con particolare riferimento al termine ultimo di fruizione. In particolare, in linea generale, non ravvisando in questo periodo specifiche esigenze d’ufficio, si ritiene che le ferie pregresse debbano essere fruite entro il corrente mese di aprile ovvero nelle modalità previste all’art. 13 del DPR 7 maggio 2008, prevedendo altresì la pianificazione delle ferie 2020 finalizzate al rispetto dei principi di cui ai commi 9 e 10 del citato articolo.
Considerato che primario obiettivo della disposizione normativa in oggetto è quello di ridurre la presenza dei dipendenti negli uffici e di evitare il loro spostamento, nei casi in cui non vi siano le condizioni per lo svolgimento del lavoro agile, occorrerà far ricorso alla fruizione delle ferie pregresse (ossia quelle relative a precedenti annualità), della banca ore, della rotazione del personale o ad analoghi istituti nel rispetto della normativa vigente e, in extrema ratio, alle previsioni di cui all’art 87, comma 3 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 con le modalità indicate dal Ministro per la Pubblica Amministrazione con la circolare n. 2 del 1 aprile 2020.
La tipologia di lavoro agile fin qui descritta non trova applicazione nei riguardi del personale operativo inserito nel dispositivo di soccorso, per il quale il legislatore ha individuato al comma 6 dell’art 87 interventi appositamente concepiti, in considerazione degli elementi di specificità che connotano l’attività svolta dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. In questi casi, la prevista dispensa dal servizio, anche ai soli fini precauzionali in relazione all’esposizione a rischio, non deve essere collegata alla preventiva fruizione delle ferie e degli altri istituti come indicato al comma 3.
Resta inteso che, sempre ai sensi del comma 6, la dispensa dal servizio potrà essere disposta anche ai soli fini precauzionali, alla luce del livello di esposizione al rischio che ciascun dipendente abbia eventualmente subito o per il rischio di insorgenza di complicanze connesse all’eventuale contagio di Covid-19 dai responsabili di livello dirigenziale degli uffici di appartenenza secondo le direttive già emanate con nota di questo ufficio n. 6612 del 26-03-2020 e nota dell’ufficio di coordinamento delle attività sanitarie e di medicina legale n. 6730 del 30-03-2020.
Il personale operativo eventualmente impiegato in attività formative a distanza dovrà essere individuato con i consueti criteri concordati in sede locale con le OO.SS. e transitato a servizio giornaliero per tutta la durata delle attività.
Infine, nella pianificazione delle ferie per il personale operativo turnista, si richiama la necessità alla fruizione delle stesse nei tempi e modalità indicate al comma 10 dell’art. 13 del DPR 7 maggio 2008, nel rispetto dei principi ispiratori della circolare n. 14 del 31 dicembre 1997.
2020.04.07 Chiarimenti misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio.
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