L’attuale situazione emergenziale (covid19) sta portando la scrivente O.S. a reiterare una richiesta, per certi versi banale ma basilare, si chiede di sapere dove e quali siano i locali spogliatoio per il personale operativo.
Questa richiesta deriva dal fatto che sulle planimetrie delle sedi non risultano indicati specifici locali col nome di spogliatoio, tale situazione può generare incomprensioni tra il personale (maschile e femminile), con compresenza impropria di vestiario contaminato e pulito, ma soprattutto costituisce una basilare inammissibile inosservanza igienica, sempre, in particolare modo in questo periodo.
L’attività operativa si svolge spesso in scenari sporchi (presenza di rifiuti, sostanze chimiche pericolose, fumi da incendio) e comporta abitualmente contatti con utenza infortunata, malata o deceduta con correlate elevata esposizione a rischi chimici e biologici; a tal proposito a conferma di quanto detto, occorre ricordare che tali rischi sono talmente rilevanti da aver reso necessaria una formazione di base in materia per tutto il personale permanente e, aver dovuto e dover continuare a formare e mantenere, all interno dei comandi provinciali vf, appositi nuclei specifici per fronteggiare incidenti di tipo NBCR (nucleare, batteriologico, chimico, radiologico) e contenerne gli effetti.
I requisiti di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro si trovano in articolo 63 D.Lgs. 81/08 e la definizione di spogliatoio si trova al punto 1.12.1 dell’allegato IV DEL D.LGS 81/2008 e recita:” Locali appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a disposizione dei lavoratori quando questi devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni di salute o di decenza non si puo’ loro chiedere di cambiarsi in altri locali”, risulta perciò obbligatorio che il datore di lavoro metta a disposizione un locale apposito ove il personale operativo vf possa indossare l’obbligatoria ordinaria uniforme di servizio.
Occorre ricordare altresì che tra gli obblighi del datore di lavoro sempre il D.Lgs. 81/08 recita, questa volta al Titolo X ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI Capo II articolo 272 comma 2 lettera e:”In particolare, il datore di lavoro:” ….omissis…”e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro;” Vale a dire che tra gli obblighi del datore di lavoro c’è anche quello di evitare che il proprio lavoratore dipendente esca dal luogo di lavoro indossando l’uniforme di servizio contaminata di un qualsiasi agente biologico.
Premesso ciò, vogliamo ancora credere, che la mancanza dell’indicazione di specifici locali spogliatoio sia una svista (fortuita), da sanare immediatamente, con apposizione di specifiche targhette identificative sulle relative porte e indicazione sulle planimetrie.
In mancanza di immediato riscontro, anche considerato gli effetti nefasti sulla tutela della salute del personale e relative famiglie, la scrivente si vedrebbe costretta ad agire in ogni sede a tutela dei lavoratori tutti.
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