PROT. 6612 DEL 26-03-2020 MISURE STRAORDINARIE IN MATERIA DI LAVORO AGILE E DI ESENZIONE DAL SERVIZIO. DISPOSIZIONI APPLICATIVE.

Si fa seguito alle circolari prot. n. 6184 del 18 marzo 2020 e prot. n. 6327 del 20 marzo 2020, con le quali sono state fornite le prime indicazioni sull’attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legge 17 marzo 2020, n.18 per il personale del Corpo nazionale di vigili del fuoco e si riportano di seguito ulteriori indirizzi in merito all’applicazione dei commi 3 e 6 dell’articolo 87 della citata disposizione normativa, in accordo con la Direzione Centrale per le Risorse Umane e l’Ufficio di coordinamento delle attività sanitarie e di medicina legale. Una novità è costituita dal comma 3 dell’ articolo 87 che recita: “Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, (omissis) le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l’amministrazione non corrisponde l’indennità sostitutiva di mensa, ove prevista”. Al riguardo, fermo restando ogni possibile impulso al ricorso al lavoro agile in tutte le situazioni in cui ciò è attuabile, l’applicazione di quanto previsto dal citato comma 3, deve essere limitata, al rigoroso rispetto della gradualità degli strumenti ivi previsti (ferie pregresse, banca ore, rotazione, e di altri analoghi istituti) a circostanze residuali salvaguardando, in ogni caso, le preminenti esigenze di funzionalità delle strutture. Non rientra nella fattispecie del citato comma il personale operativo inserito nel dispositivo di soccorso in quanto assicura, mediante la propria prontezza operativa, servizi pubblici essenziali. Il successivo comma 6 reca interventi appositamente concepiti per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in considerazione degli elementi di specificità che connotano l’attività da loro svolta. In particolare, si delinea una disciplina specifica per le assenze che, pur essendo connesse all’emergenza COVID-19, esulano dalle tre tipologie di assenza prese in considerazione dall’articolo 19, comma 1, del decreto legge n. 9/2020 (malattia, quarantena con sorveglianza attiva e permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva). La nuova normativa, “in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali e nel rispetto delle preminenti esigenze di funzionalità

delle amministrazioni interessate”, delinea una nuova fattispecie di “dispensa temporanea della presenza in servizio, anche ai soli fini precauzionali in relazione all’esposizione a rischio.” Al riguardo si forniscono le prime direttive per l’applicazione del nuovo istituto: – i provvedimenti da adottare per ciascun dipendente sono affidati ai “responsabili di livello dirigenziale degli uffici di appartenenza (omissis) secondo specifiche disposizioni impartite dalle amministrazioni competenti”; – i dirigenti responsabili delle strutture del Corpo nazionale, avvalendosi del parere formulato dai medici del servizio sanitario del C.N.VV.F., che a loro volta si atterranno alle indicazioni che saranno impartite su tale specifico argomento dall’Ufficio di coordinamento delle attività sanitarie e di medicina legale, individuano il personale che ritengono di dover dispensare temporaneamente dalla presenza in servizio, anche ai soli fini precauzionali, alla luce del livello di esposizione al rischio che ciascun dipendente abbia eventualmente subito o per il rischio di insorgenza di complicanze connesse all’eventuale contagio di Covid-19; – i medesimi dirigenti, in presenza dei presupposti di cui al periodo precedente adottano il motivato provvedimento di dispensa temporanea dal servizio, individuandone in accordo con il medico del servizio sanitario del C.N.VV.F, la durata, entro un massimo di 14 giorni, sempre nel rispetto delle preminenti esigenze di funzionalità della struttura; il provvedimento di dispensa è reiterabile nei riguardi del medesimo dipendente, sempre secondo la suddetta disciplina. Si precisa che tale procedura può essere avviata, oltre che su iniziativa del dirigente responsabile o del medico del servizio sanitario del Corpo, anche su richiesta del dipendente che, in tal caso, dovrà formularla secondo modalità e contenuti che saranno comunicati con successiva nota dell’Ufficio di coordinamento delle attività sanitarie e di medicina legale. Il periodo di dispensa temporanea dalla presenza in servizio è equiparato, agli effetti economici e previdenziali, al servizio prestato, con esclusione della corresponsione dell’indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Entrambi gli istituti sopra descritti sono applicabili fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID- 19 deliberato dal Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020. Si prega di dare la massima comunicazione della presente a tutto il personale in servizio.

6612 26.3.2020