Facendo seguito ai precedenti sull’argomento di cui all’oggetto, essendo trascorsi, 7 giorni dal ricevimento delle linee guida su menzionate, inoltriamo la presente nota dopo aver constatato che nulla è mutato nella gestione dell’assegnamento dei DPI, e delle mascherine in particolare, al personale.
A parere delle scriventi OO.SS tale situazione è causata dall’inadeguata applicazione delle norme sanitarie – puntuali, ma complesse e di non semplice lettura – emanate in materia, che, a parer nostro, dovrebbero essere semplificate.
E’ nostra convinzione che il personale non realizzi l’effettiva portata dell’emergenza in corso a causa del continuo bombardamento di disposizioni cui è sottoposto (al pari, del resto, della popolazione civile) e, di conseguenza, nell’incalzare dell’azione, gli riesce difficile, se non impossibile, attuare con efficacia gli attuali, complicati, protocolli comportamentali. Applicando doverosamente quel principio di precauzione che dovrebbe ispirare e governare tutte le azioni della PA, soprattutto quelle inerenti il soccorso – dove è assolutamente imperativo, che il soccorritore sia il primo ad esercitare la propria attività solo dopo aver verificato positivamente la propria condizione di sicurezza – si ritiene opportuno, nel superiore interesse di assicurare la massima efficienza e continuità del servizio istituzionale, chiedere un chiarimento urgente in merito alla fondamentale definizione di “Contatto stretto” contenuta nelle Linee guida” del 20.03.2020, dove questo viene descritto in 5 punti, che appaiono di difficile focalizzazione. La persona che vive “nella stessa casa di un caso di COVID-19” viene equiparata al rischio contaminativo di:
1) “una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano)”;
2) “una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)”;
3) “una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti”;
4) “una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunione, sala d’attesa dell’ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri”.
È intuitivo che nella pratica operativa i punti 3 e 4 non sono applicabili da personale che, agendo sicuramente sotto stress, non è in grado di prestare la necessaria attenzione per misurare il tempo di “almeno 15 minuti” e la “distanza minore di 2 metri”.
In termini cautelativi, considerando i tempi di latenza necessari per il manifestarsi del contagio nei soggetti contagiati e l’irrisolvibile problema rappresentato dai portatori anomali, riteniamo che, applicando il principio di precauzione, tutti gli operatori del soccorso urgente dovrebbero essere dotati di guanti e mascherine in numero sufficiente a garantire loro lo svolgimento dell’intero turno.
Chiediamo pertanto, con la presente nota, a manleva di qualsivoglia responsabilità di carattere civile e penale sull’argomento, che il Dipartimento si pronunci chiaramente sulle dotazioni di guanti e mascherine da assegnare a ciascun operatore del soccorso, in maniera da consentirgli di porre in concretamente in essere le misure di sicurezza che vengono impartite, responsabilizzando al riguardo i ROS.
Un tanto per limitare l’insorgenza di future cause di servizio, che potrebbero trovare le scriventi OO.SS. in una posizione potenzialmente conflittuale con il Dipartimento.
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