Oggetto: Emergenza COVID19 – Errata interpretazione normativa da parte di taluni Comandi.
Egregi,
come noto l’art. 1, lettera b) del DPCM 22 marzo 2020 vieta a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all’art. 1, comma 1, lettera a), del DPCM 8 marzo 2020 le parole “E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza” sono soppresse. Tale ultima affermazione, che ha lo scopo di evitare spostamenti di persone tra residenze e domicili diversi (si pensi alle case di villeggiatura ad esempio), sta generando confusione interpretativa in taluni Comandi del nord Italia secondo i quali i lavoratori sono giustificati nel recarsi al lavoro ma non nel rientro alle proprie residenze in comuni, provincie o regioni diverse da quella ove ha sede il Comando. Se così fosse quasi tutti i lavoratori del Corpo sarebbero inadempienti rispetto al disposto normativo che, ovviamente, esclude i casi di spostamenti dettati da comprovate esigenze lavorative.
Nella nota dipvvf.STAFFCNVVF n. 6427 del 23 marzo 2020, al penultimo capoverso, sono state fornite indicazioni ai Comandanti e Direttori di favorire la residenzialità di quanti interessati nell’ambito delle sedi di servizio e non certo di obbligare i lavoratori a permanere nelle sedi di servizio. Accade infatti in varie realtà territoriali che i Vigili che hanno prestato servizio e si accingono a rientrare presso le proprie residenze site in comuni diversi da quelli lavorativi, dopo essere stati fermati dalle FF.OO. si sono visti negare il proseguimento del viaggio in quanto il Comando, contattato per le vie brevi, ha ritenuto che detto personale non avrebbe dovuto far rientro presso le proprie abitazioni in comuni diversi.
Se tali situazioni non verranno chiarite con estrema urgenza, si correrà anche il rischio di veder notevolmente ridotte le presenze in servizio proprio in quei Comandi che presentano notevoli carenze di personale, oltre a creare confusione anche nei restanti Comandi dove i lavoratori non si sentiranno più garantiti nel rientro alle proprie abitazioni, site in comuni diversi da quelli in cui è collocata la sede di servizio, al termine del turno di lavoro.
Con nota prot. n. 31/2020 del 23 marzo 2020, la scrivente O.S. aveva già rappresentato questa ed altre problematiche afferenti i lavoratori pendolari anche al fine di chiarire ed agevolare il flusso dei lavoratori Vigili del fuoco dalle proprie abitazioni verso le sedi di servizio e viceversa, ma ad oggi tale chiarimento non è arrivato e riceviamo notizie allarmanti che destano preoccupazione.
Per i motivi sopra esposti si chiede alle SS.VV. di chiarire con esplicita circolare interna e con le FF.OO. quanto correttamente riportato nelle disposizioni impartite con DPCM 22 marzo 2020, circa l’esclusione per comprovate esigenze lavorative dei Vigili del fuoco dal divieto di cui all’art. 1, lettera b), del DPCM 22 marzo 2020, sia nel recarsi al lavoro che nel far rientro al proprio domicilio o residenza.
Si resta in attesa di un urgente cenno di riscontro.
Distinti saluti.
2020.03.26 Emergenza COVID19 – Errata interpretazione normativa da parte di taluni Comandi
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