Egregio Sig. Direttore, Egregi signori comandanti.
Preso atto della Vs nota del 05.03.2020 con la presente siamo costretti a segnalarVi che tale interpretazione appare in contrasto del dl 81/2008 e del DPCM del 04.03.2020.
Risulta infatti che, ai sensi del DL 81/2008, ritenendo che insista una sottovalutazione del rischio correlato alla pandemia da covid-19, è obbligo per il datore di lavoro “ … la valutazione
del rischio, l’adozione di misure tecniche, organizzative e procedurali, le misure igieniche e di emergenza, l’informazione e la formazione dei lavoratori, la sorveglianza sanitaria, l’istituzione
dei registri degli esposti e degli eventi accidentali nonché dei casi di malattia e decesso …”.
Preso atto, in merito agli adempimenti al DPCM del 04.03.2020, degli art: 1 comma “a” e “b”. Considerato che dell’esclusione della formazione dei corsi, art 1 lettera “d” DPCM del
04.03.2020, “ … nonché le attività delle scuole di formazione attivate presso i ministeri dell’interno e della difesa …”, essendo di difficile comprensioni si lasci a fuorvianti interpretazioni in
contrasto con il dl. 81/2008;
Pertanto riteniamo di suggerirVi di adempiere alle previste normative sospendo tutta la formazione sia provinciale che interregionale; Di sospendere tutte le attività, non urgenti e non necessarie, che possano vedere l’amplificarsi del rischio di contaminazione biologica tra il personale tra cui: tutti gli interventi non di soccorso tecnico urgente; Di inserire l’obbligo di uso della mascherina per tutti gli interventi di soccorso tecnico urgente; Di mettere in atto tutte le procedure di decontaminazione necessarie, così come previsto dalle normative in merito al rischio di contaminazione biologica.
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