Legge 104. UIL PA VVF Palermo: Richiesta chiarimenti dei criteri per i trasferimenti temporanei del personale operativo qualificato e non

Le scriventi OO.SS. hanno appreso, seppure con canali non ufficiali, che personale qualificato, e non, che ha attualmente presentato opportuna istanza per l’assistenza di persone
in situazione di gravità ai sensi dell’ex art. 3 comma 3 della L. 5/2/1992 n°104, è stato recentemente contattato dall’Amministrazione Centrale per invitarli alla scelta delle sedi non
corrispondenti alla residenza e al fabbisogno dei rispettivi assistiti, venendo meno agli accordi siglati nel passato. Si rammenta in particolare alle S.V. che il predetto accordo prevede che:
 i trasferimenti temporanei del personale citato in premessa vengano effettuati anche al di fuori delle ordinarie procedure di mobilità;
 siano assegnati in sovrannumero presso i Comandi ove si rende necessario l’intervento assistenziale, permanente ed esclusivo;
 si tenga conto delle esigenze operative dei Comandi e/o Direzioni Regionali all’atto della individuazione delle sedi di prima assegnazione dei Vigili del fuoco attraverso la
previsione di un congruo numero di unità, definito anche in misura proporzionale rispetto a quello che temporaneamente presta servizio in altra sede;
Pertanto le Scriventi chiedono di applicare in toto l’accordo sopracitato, precisando che il Comando di Palermo (media 16000 interventi/anno) nel servizio ordinario soffre la carenza di
personale (soprattutto qualificato) che viene impiegato sistematicamente in tutta la Regione in virtù della presenza di nuclei specialistici (vedi NBCR avanzato, Niat, Sapr, Cinofili, ecc.).
Per colmare l’impiego di tali risorse VVF impiegati nell’ordinario in Regione, si ravvede la necessità di potenziare il Comando di Palermo a partire dalla prossima distribuzione degli organici.
Per tutto quanto sopra, si chiede a tutti coloro che leggono per competenza e/o conoscenza di attivarsi nell’immediato per riprendere tale diritto, ricordando altresì, che il rifiuto al
trasferimento presso altra sede non in linea con il principio dell’assistenza permanente ed esclusiva è previsto dalle sentenze della Corte di Cassazione n° 24775/2013 e n°16102/2009.
Rimanendo in attesa di cortese riscontro, si porgono in nostri più cordiali saluti.

Palermo 28/02/2020

 

Richiesta chiarimenti assegnazione personale