Egregi,
dalla lettura congiunta dell’articolo 83 del Regolamento di Servizio, pubblicato con DPR 64/2012, e dell’articolo 11 della Legge 469/61 emerge che i servizi di carattere tecnico resi, in via eccezionale, dal Corpo nazionale a supporto all’autorità giudiziaria o di altri enti ed amministrazioni per il conseguimento dei relativi obbiettivi istituzionali, prevede l’intervento dei Prefetti i quali possono richiedere al Corpo Nazionale gli interventi in argomento nell’osservanza delle direttive del Dipartimento.
Detta lettura ben si sposa con la previsione della Legge 121/81 la quale prevede, agli articoli 13 e 14, che:
– il prefetto deve essere tempestivamente informato dal questore e dai comandanti provinciali dell’Arma
dei carabinieri e della Guardia di finanza su quanto abbia attinenza con l’ordine e la sicurezza pubblica
nella provincia.
– Il prefetto dispone della forza pubblica e delle altre forze eventualmente poste a sua disposizione in base
alle leggi vigenti e ne coordina le attività.
– Il questore ha la direzione, la responsabilità e il coordinamento, a livello tecnico operativo, dei servizi di
ordine e di sicurezza pubblica e dell’impiego a tal fine della forza pubblica e delle altre forze
eventualmente poste a sua disposizione.
Il tutto tenendo in considerazione che la Sezione VI della Corte di Cassazione Penale, con sentenza 38119 del 28/09/2009 ha stabilito che i vigili del fuoco rientrano tra gli agenti della forza pubblica. Da ultimo, la Circolare Piantedosi n.11001 del 18/07/2018 ha fornito specifiche direttive ai Prefetti sulla necessità di invitare i Comandanti Provinciali ai Comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica ogni qual volta si debbano definire provvedimenti di security e di safety per le manifestazioni pubbliche sottoposte a regime autorizzatorio ex art. 80 RD 773/31 sia per le manifestazioni di cui agli articoli 18 (riunioni in luogo pubblico) e 25 (processioni).
Orbene, in occasione dell’intervento di rimozione dello striscione contro il Ministro Salvini richiesto dalla Questura al Comando di Bergamo, per quanto potuto apprendere dalle notizie di stampa e dall’esito del Question time del 15 maggio c.a. pare che siano rimaste disattese sia le previsioni normative sia le direttive del Capo di Gabinetto del Ministro.
La mancata emanazione delle Direttive previste dall’art.83 del Regolamento di Servizio contribuisce, certamente, all’incertezza in cui si trova ad operare il personale operativo e favorisce interpretazioni per così dire “originali smart” della legislazione da parte degli interlocutori dei Comandi, il tutto con il rischio di una potenziale esposizione mediatica come, appunto, nel caso di Bergamo.
Per quanto sopra, si ribadisce l’urgenza di un incontro, già richiesto con nota Prot. N. 64/2019 del 14 maggio 2019, per l’apertura di un tavolo di confronto sulle tematiche in argomento.
2019.06.11 Servizi tecnici a carattere straordinario resi ad altri Enti o Istituzioni
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